Giurisprudenza e Prassi

OEPV - OFFERTA CHE SUPERA I 4/5 - OBBLIGO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA (97.3)

TAR UMBRIA SENTENZA 2021

Meritevole di accoglimento risulta, invece, nei termini di seguito esposti, il terzo motivo di ricorso, che deve essere esaminato congiuntamente alle connesse censure introdotte con i motivi aggiunti.

Con tale mezzo si lamenta l’illegittimità dell’operato della Stazione appaltante, la quale ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il quale è causa a favore dell’RTI V, senza sottoporre l’offerta di quest’ultimo alla verifica di anomalia prescritta sia dall’art. 11.7 del Capitolato d’oneri, sia dall’art. 97, comma 1 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016, limitandosi, piuttosto, alla verifica di congruità del solo costo del lavoro ex art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016.

Ai sensi del citato art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, quando, come nel caso in esame, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. ... Si applica l'ultimo periodo del comma 6».

In presenza di offerte che risultino aver superato i quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri qualitativi e quantitativi, la Stazione appaltante è, quindi, tenuta ad effettuare il giudizio di anomalia, mentre la scelta se procedere al giudizio è rimessa alla discrezionalità della stessa qualora elementi specifici inducano a ritenere che l’offerta non sia congrua, seria e sostenibile. La disciplina dell’art. 97, comma 3, Codice dei contratti pubblici è, del resto, espressamente richiamata dal Capitolato d’Oneri, al punto 11.7 rubricato “anomalia”, recante la disciplina dettagliata del sub procedimento di verifica dell’anomalia affidato al RUP coadiuvato, se ritenuto necessario, dalla Commissione.

Sempre obbligatoria prima di procedere all’aggiudicazione, si presenta, invece, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50 del 2016, la verifica di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016.

Nel caso in esame la legge di gara prevedeva l’attribuzione per il punteggio tecnico di massimo 70 punti, di cui 56 attribuiti in base a “criteri di valutazione tabellari” e 14 “criteri di valutazione discrezionali” (collocandosi la soglia dei quattro quinti a 56 punti), mentre per il punteggio economico potevano essere attribuiti al massimo 30 punti (con conseguente soglia dei quattro quinti a 24 punti). Secondo quanto emerge dalla determinazione di aggiudicazione del 27 ottobre 2020, l’RTI aggiudicatario ha ottenuto, un punteggio tecnico pari a 63,91 (50,66 +13,25) e un punteggio economico pari a 24,75; entrambi tali valori risultano superiori ai quattro quinti del punteggio massimo.

Dai dati forniti, non appare contestabile che, ai sensi del citato art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, l’offerta dovesse essere sottoposta a verifica dell’anomalia. Va rilevato che anche l’offerta dell’RTI odierno ricorrente si presenta anomale, avendo ottenuto, rispettivamente, 56,86 e 24,66 punti.

Sempre nella citata determinazione dell’Amministratore unico del 27 ottobre 2020 si legge (pag. 5): «CHE nessuna offerta è risultata anormalmente bassa e pertanto non si è reso necessario avviare il sub procedimento di anomalia delle offerte di cui all’art. 97 del Codice, come risulta dalla schermata della piattaforma SDAPA (All.D)».

La tabella contenuta nel citato allegato D - costituente un allegato al documento istruttorio - segnala sì l’assenza di offerte anomale, ma in base a punteggi non corrispondenti a quelli riportati dai tre concorrenti così come risultanti dalla delibera di aggiudicazione e dai verbali di gara.

La Stazione appaltante ha attribuito la discrepanza tra i punteggi a problemi tecnici - connessi a criticità della griglia di valutazione inserita sulla piattaforma Consip SDAPA - non avendo, tuttavia, fornito alcuna prova che a seguito del “riallineamento” dei punteggi stessi sia stata nuovamente effettuata la verifica di cui all’art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 al fine di avviare lo specifico sub procedimento previsto dal Codice dei contratti pubblici e dalla stessa legge di gara.

Dalla lettura del gravato provvedimento di aggiudicazione emerge ancora (successiva pag. 6): «CHE in esito alle operazioni di gara il RUP, con Pec prot.0003674, del 17/09/2020, ha inoltrato al costituendo RTI V s.r.l. / Medicair Centro s.r.l. la richiesta di verifica della congruità dell'offerta relativamente ai costi della manodopera, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del d.lgs. n.50/2016, assegnando giorni 15 dal ricevimento della comunicazione per l’inoltro delle giustificazioni».

Pertanto, risulta evidente che la Stazione appaltante, ben consapevole della distinzione tra le due verifiche, ha ritenuto - probabilmente indotta in errore dalle risultanze dell’allegato D - di dover attivare solo quella prevista dall’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016.

[…]

La nota trasmessa a mezzo pec dal RUP, prot. 0003674 del 17 settembre 2020, espressamente circoscriveva la verifica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, ai costi della manodopera, al fine del rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d), d.lgs. n. 50 del 2016.

Né può ritenersi che la verifica effettuata dalla Stazione appaltante sia stata di fatto ampliata alla luce della tabella inserita dall’RTI aggiudicatario nelle proprie giustificazioni, contenente l’elencazione delle voci che compongono l’offerta con le relative percentuali di incidenza e dell’utile lordo. In tal modo si avallerebbe una situazione nella quale è di fatto l’operatore economico ad indirizzare il sub procedimento di verifica dell’anomalia, mettendo in luce solo taluni aspetti, in assenza di una valutazione a monte da parte del RUP - eventualmente coadiuvato dalla Commissione - sui profili ritenuti critici e bisognosi di essere ulteriormente indagati. Ciò trova indiretta conferma nelle difese della stessa parte controinteressata, laddove - a fronte delle contestazioni di parte con riferimento alla mancata produzione di giustificazione dei costi dei dispositivi medici e del materiale di consumo - evidenzia che “non sussiste alcun obbligo (normativo né della lex specialis) di deposito di giustificativi in sede di anomalia, salvo che non venga richiesto dalla stazione appaltante. E nella specie, come visto, l’Amministrazione aggiudicatrice ha correttamente ritenuto di non dover richiedere ulteriori chiarimenti/spiegazioni al RTI V, nemmeno in ordine alle voci dei dispositivi medici e materiale di consumo evidenzia che non avrebbe potuto fornire giustificativi riguardanti criticità nemmeno evidenziate dalla Stazione appaltante” (pag. 15 memoria del 12 marzo 2021).


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.
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