LA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE NON PUÒ ESSERE INFICIATA DA ELEMENTI O VICENDE AFFERENTI ALLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO
In sede di sindacato di legittimità sui provvedimenti amministrativi di gara, non è ammesso inferire l'illegittimità degli stessi da elementi risultanti dalla fase esecutiva, i quali sono successivi al momento dell’adozione dell'aggiudicazione. Eventuali inadempimenti contrattuali o prestazioni difformi rispetto agli impegni assunti in sede di offerta non possono tradursi in vizi originari degli atti di gara, salvo che non rappresentino una conferma estrinseca di una macroscopica e originaria inattendibilità dell'offerta stessa rispetto alla lex specialis.
"I vizi del procedimento di evidenza pubblica non possono invero consistere in elementi o vicende afferenti la fase esecutiva del contratto [...] (non potendosi evidentemente rinvenire profili d’illegittimità – alla stregua del principio tempus regit actum - in fatti successivi al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati)"
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