Giurisprudenza e Prassi

FORMULA MATEMATICA - APPIATTIMENTO PREZZO- LEGITTIMITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Rispetto i precedenti giurisprudenziali citati dalla C. (sono richiamate le sentenze di questa Sezione del 14 agosto 2017, n. 4004, del 28 agosto 2017, n. 4081, e del 2 agosto 2018, n. 4778) la più recente giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di ritenere «non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi»: così la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688 (conforme anche il precedente di cui alla sentenza sempre di questa Sezione del 23 novembre 2018, n. 6639, in essa richiamato).

La descritta evoluzione è avvenuta sulla base del «mutato contesto» (così ancora la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688) conseguente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle linee-guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare (cfr. il § IV delle linee-guida in esame).

La stessa sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688 ha poi segnalato che i precedenti contrari sono invece riferiti a procedure di gara soggette al Codice dei contratti pubblici ora abrogato, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal quale non era ricavabile alcuna preferenza per criteri legati alla componente prezzo rispetto a quelli di carattere qualitativo, come invece dall’art. 95 del Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore (si rinvia a quest’ultimo riguardo ai principi formulati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 21 maggio 2019, n. 8). A conferma di ciò va segnalato che le sopra citate sentenze di questa Sezione del 14 agosto 2017, n. 4004, del 28 agosto 2017, n. 4081, richiamate dalla C., sono relative appunto a procedure di affidamento soggette al previgente Codice dei contratti pubblici. Non altrettanto può dirsi per la sentenza del 2 agosto 2018, n. 4778, parimenti invocata dall’originaria ricorrente a sostegno dei propri assunti. Nondimeno essa è relativa ad una competizione fondata su offerte al rialzo sulla base d’asta per un contratto attivo per la stazione appaltante. In tale ipotesi non si ravvisa pertanto la medesima esigenza di limitare la competizione al ribasso sul prezzo, a scapito degli aspetti qualitativi dell’offerta, ma anzi vi è l’opposta esigenza per la stazione appaltante di massimizzare l’entrata, rispetto alla quale è contraddittorio l’appiattimento derivante da formule matematiche non imperniate su valori percentuali rispetto alla base d’asta ma sui valori assoluti offerti dagli operatori economici.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...