Giurisprudenza e Prassi

ARROTONDAMENTO PUNTEGGIO - FORMA DI SEMPLIFICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

In effetti, occorre considerare che l’arrotondamento risponde, in termini generali, a due possibili logiche, secondo che sia destinato ad operare nel contesto della misurazione di valori e grandezze fisiche naturalmente soggetti ad incertezza (assoluta, relativa o statistica), ovvero a fini meramente computazionali:

a) nel primo caso, obbedisce ad una logica di pratica necessità (che impone di utilizzare, nell’uso delle grandezze, solo cifre significative);

b) nel secondo caso obbedisce per contro (come nella specie) ad una logica di (mera e, di per sé, praticamente non necessaria) semplificazione¸ intesa solo ad evitare (per esempio, a fini direttamente comparativi) calcoli inutilmente complessi o, comunque, connotati da esiti eccessivamente “fini”.

Se così è, si giustifica che l’applicazione degli arrotondamenti non fosse necessaria per le operazioni intermedie (non destinate a fini comparativi, ma meramente e strumentalmente computazionali), ma solo per i “punteggi” in senso proprio e stretto, per tali dovendosi intendere, per l’appunto, i punteggi “finali”, da comporre ed ordinarie in “graduatoria”.

Del resto, poiché l’arrotondamento, nei sensi chiariti, realizza una forma di semplificazione (e, dunque, anche di obiettiva distorsione, sotto il profilo della finezza e del grado di precisione del dato numerico: cfr., in termini generali, Cons. Stato, VI, 7 novmebre 2006, n. 6561; Id., 2 marzo 2011 n. 1299), esso appare comprensibile (e giustificato) per finalità di immediato confronto comparativo, mentre risulta potenzialmente (e sia pure marginalmente) distorsivo, ove reiteratamente applicato anche alle operazioni intermedie, come pretenderebbe l’appellante.

In altri termini, va data preferenza ad una interpretazione del criterio che coniughi il massimo di semplificazione (per fini di immediata comparazione) con il minimo di distorsione (intrinsecamente correlato al meccanismo di arrotondamento).

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