EFFICACIA ATTO AMMINISTRATIVO - OBBLIGO ESPRESSA PREVISIONE DELLA SUA DURATA
Il ricorso è fondato in forza dell’assorbente censura contenuta nel primo motivo del ricorso introduttivo, tenuto conto che il Comune resistente, con il provvedimento gravato, ha sospeso sine die l’iter procedimentale, senza tuttavia indicare un termine finale alla stessa “sospensione”.
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 21 quater della L. 7 agosto 1990, n. 241, la Pubblica Amministrazione dispone di un generale potere di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell’atto amministrativo precedentemente adottato, al quale però si accompagna la necessità della previsione di un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, così scongiurando il rischio di una illegittima sospensione sine die (ex multis, Cons. Stato, VII, 20 febbraio 2023, n. 1745; Cons. Stato, III, 2 febbraio 2021, n. 943; id. 28 marzo 2019, n. 2075).
Secondo la richiamata giurisprudenza amministrativa, qui condivisa, la necessità dell’indicazione di un termine dell’efficacia di un atto amministrativo che sia esplicito, e non ricavabile per via di interpretazione, discende quindi dal testo del comma 2 dell’art. 21 quater, l. n. 241/1990 in quanto esso prevede che il termine della sospensione “può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze“; il che presuppone che tale termine sia espressamente indicato, non essendo prorogabile o differibile o riducibile ciò che non sia già quantificato.
A differenza delle ragioni della sospensione, che sono “gravi” ma che chiaramente l’Amministrazione può variamente indicare, la presenza del termine è quindi imprescindibile ai fini del corretto uso del potere di sospensione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, 7 gennaio 2020, n.56).
Nel caso in esame, il provvedimento di sospensione impugnato, come già evidenziato, non contiene alcuna indicazione circa la durata della stessa.
Con conseguente illegittimità del provvedimento gravato in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra menzionati.
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