PROROGA CONTRATTO - AMMISSIBILE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE (106.11)
L'utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall' art. 30 comma. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Nel caso di specie, l'utilizzo dell'art. 106 CO. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016 appare giuridicamente inidoneo a giustificare l'estensione contrattuale di un contratto stipulato con i poteri straordinari attribuiti in fase emergenziale; a ben vedere, infatti, benché l'art. 4 dell'atto negoziale di proroga modificativo del contratto di appalto di servizi di trasporto di merci e servizi complementari prevedesse esplicitamente la possibilità di una proroga per "un ulteriore anno previa formale comunicazione del Committente ed accettazione della controparte", l'utilizzo dell'istituto della proroga c.d. tecnica appare improprio.
L'art. 106 co.11 del d.lgs. n. 50 del 2016, infatti, permette alle stazioni appaltanti di modificare la durata del contratto "esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente".
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