Giurisprudenza e Prassi

DANNO ERARIALE DERIVANTE DALLE PROROGHE AI CONTRATTI PUBBLICI (106)

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2022

Il diritto eurounitario (Trattato U.E., principi generali del diritto eurounitario, direttive in materia di appalti) e quello interno (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) impongono alle Pubbliche amministrazioni di indire procedure ad evidenza pubblica onde consentire a tutti gli interessi di partecipare alla gara e beneficiare delle risorse pubbliche che l'ente affidatario dirige verso il mercato, preferendo tale soluzione alla gestione diretta del servizio. Dal punto di vista della gestione della spesa pubblica, la 'messa in concorrenza' é finalizzata all'apertura di un confronto concorrenziale idoneo a ridurre i costi a carico dell'ente locale e, quindi, della collettività (cittadini ed imprese contribuenti). Nella specie, trattandosi di servizio altamente oneroso, non c'é dubbio circa l'esistenza di un obbligo di effettuare procedure ad evidenza pubblica (come, peraltro, avvenuto in altre realtà locali umbre - cfr. relazione GdF).

Il Comune di .., invece, ha fatto ampio e patologico ricorso all'istituto della c.d. "proroga tecnica', violando i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza. Come segnalato dall'Autorità di vigilanza [ora ANAC (deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86)] e dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; 8 luglio 2008, n. 3391) la c.d. proroga tecnica deve essere utilizzata in modo limitato e in presenza di situazioni caratterizzate da eccezionalità ed urgenza, venendosi altrimenti a collocare l'azione amministrativa fuori del perimetro della legalità eurounitaria e nazionale.

Alcuna scusa può essere invocata facendo leva sul comportamento ostruzionistico del gestore (contestazioni giudiziarie in sede amministrativa e ordinaria, poi rivelatesi infondate, ma che di fatto hanno stimolato il ricorso alle menzionate proroghe); anzi, il Comune di …., proprio in considerazione di tali criticità, avrebbe dovuto programmare il servizio, evitando di insistere con l'affidamento diretto al 'monopolista di zona'.


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