Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTI DIRETTI IN SOSTANZIALE PROROGA – VIOLAZIONE NORMATIVA - CONTRASTO CON IL DIVIETO DI PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI

ANAC DELIBERA 2025

Sebbene in astratto possano comprendersi le ragioni di interesse pubblico sottese alla prosecuzione del servizio, avuto riguardo alla sua natura essenziale per il funzionamento delle strutture sanitarie, nondimeno va ribadito il principio generale di divieto di proroga dei contratti di appalto scaduti, sancito dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, quale principio di derivazione eurounitaria volto a garantire la concorrenzialità e la trasparenza nelle procedure di affidamento. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, n. 8292 del 12 settembre 2023 e dall’Autorità (Delibere nn. 576 e 591 del 28 luglio 2021; n. 292 del 12 giugno 2024, n. 534 del 20 novembre 2024, n. 183 del 30 aprile 2025), che hanno evidenziato come la proroga si configuri quale affidamento diretto in assenza di gara, in contrasto con i principi di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 163/2006, nonché all’art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016. Occorre, in via preliminare, rilevare che il servizio di lavanolo rientra tra le categorie merceologiche per le quali il D.P.C.M. 11 luglio 2018 ha previsto l’obbligo di ricorso alla centralizzazione degli acquisti, imponendo alle amministrazioni pubbliche l’utilizzo delle procedure di gara indette dai soggetti aggregatori. Trattasi, peraltro, di servizio avente carattere essenziale, la cui interruzione risulterebbe incompatibile con l’esigenza di assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie. Ciò posto, deve tuttavia osservarsi che, pur in presenza dell’obbligo di adesione alla gara bandita da una centrale di committenza, la ASL avrebbe potuto valutare il ricorso alla procedura negoziata al fine di stipulare un contratto cd. "ponte" funzionale ad assicurare la continuità del servizio nelle more dell’espletamento della procedura centralizzata. Nondimeno, dagli atti acquisiti risulta che la ASL abbia reiterato affidamenti diretti in proroga, senza che emergano evidenze documentali circa una previa valutazione della possibilità di attivare un contratto “ponte”, quantomeno fino al 31 luglio 2024. Tuttavia, anche l'affidamento del servizio alla L.I.T. S.r.l. disposto con Deliberazione n. 1036 del 31 luglio 2024, sebbene formalmente qualificato come procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. c) del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di un "contratto ponte", si configura, nella sostanza, come un affidamento diretto in sostanziale proroga dei precedenti. Infatti, l’art. 76, comma 2 lett. c) del d.lgs. 36/2023 consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, stabilendo tuttavia che l'affidamento debba avvenire previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, mentre nel caso di specie non si dà conto dell’eventuale consultazione di altri operatori economici oltre alla ditta L.I.T. S.r.l. Anzi, dal tenore della Determina risulta che la ASL ha attivato una RDO rivolta esclusivamente alla ditta L.I.T. S.r.l., già affidataria del servizio, come espressamente riportato nel provvedimento: «veniva pubblicata apposita R.D.O [...] finalizzata alla presentazione di offerta da parte della Ditta Lit S.r.l., già esecutrice del servizio, per un importo massimo non superiore alle condizioni economiche attuali». In tale contesto, la procedura appare riconducibile, nei suoi effetti, ad un affidamento diretto in favore dell’operatore uscente, con evidenti criticità sotto il profilo della legittimità e della conformità al quadro normativo di riferimento. Si deve quindi rilevare, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che il reiterato ricorso agli affidamenti diretti per un arco temporale di oltre otto anni, fino al 31 luglio 2026, dalla scadenza del contratto originario (31 marzo 2018), in assenza di procedure ad evidenza pubblica, ha nei fatti sottratto al confronto competitivo appalti per un valore complessivo di circa 10.376.470,28 euro, consolidando una posizione di vantaggio per l’operatore economico già affidatario del servizio e determinando una sostanziale elusione delle regole di concorrenza e di trasparenza nella selezione del contraente, con conseguente violazione dei principi di accesso al mercato, libera concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione, sanciti dalla normativa nazionale ed europea in materia di appalti pubblici.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)