Giurisprudenza e Prassi

PROROGA TECNICA – RINNOVO TACITO – VIOLAZIONE ART. 23 DELLA LEGGE 62 2005

ANAC DELIBERA 2020

Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge, la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Di conseguenza, l’utilizzo improprio dell’istituto della proroga del contratto costituisce un’illegittima fattispecie di affidamento senza gara.

Gli atti di rinnovo effettuati in forma retroattiva, aventi ad oggetto contratti già scaduti, costituiscono una forma di rinnovo tacito inammissibile nel nostro ordinamento, stante il principio generale del divieto del rinnovo dei contratti pubblici sancito dall’art. 23 comma della legge 18 aprile 2005 n. 62.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;