Giurisprudenza e Prassi

PROROGA TECNICA - NON E' UN DIRITTO DEL GESTORE USCENTE

TAR EMILIA PR SENTENZA 2023

Viene imputato all’ente appaltante di avere illegittimamente disposto l’esecuzione anticipata in via di urgenza del servizio – ai sensi dell’art. 32, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 –, difettando una reale necessità di provvedere in questi termini, per la possibile proroga del rapporto contrattuale in scadenza proprio con la società ricorrente. E, a suo dire, non si sarebbe comunque potuto prescindere dal preventivo controllo della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 in capo all’operatore economico aggiudicatario, giacché esso era stato in precedenza escluso da una gara analoga per le criticità emerse in sede di verifica dei requisiti di ammissione, circostanza quindi da non poter essere ora ignorata.

La doglianza è infondata.

In casi analoghi la giurisprudenza ha evidenziato che la “proroga tecnica” del rapporto contrattuale ex art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016 non può essere considerata un diritto dell’operatore uscente, né comunque un’opzione che l’Amministrazione è tenuta a reputare preferibile rispetto all’affidamento in via di urgenza al nuovo operatore (v. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2022 n. 467; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 7 ottobre 2019 n. 11594). Inoltre, viene in rilievo nella fattispecie, ratione temporis, la previsione dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (conv. legge n. 120/2020), riguardante le procedure di cui al d.lgs. n. 50/2016 avviate fino al 30 giugno 2023, laddove dispone che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura” [lett. a)], così rendendo la consegna anticipata una regola ordinaria della procedura, in esito ad una libera scelta della Stazione appaltante (v., tra le altre, TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 febbraio 2022 n. 463); nella circostanza, peraltro, la Stazione appaltante ha anche indicato le specifiche esigenze da salvaguardare, a tutela in particolare della salute pubblica (“… al fine di rispettare gli obblighi di legge previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di assicurare la presenza di un’infermeria nella centrale nucleare (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 101/2020 e ss.m..i..) …”), laddove l’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 raccorda l’esecuzione d’urgenza alla necessità di rimediare a particolari “… situazioni di pericolo […] per l’igiene e la salute pubblica …”. Il che, come è evidente, rende irrilevante in tale fase la questione dell’ipotizzato – da parte della ricorrente – esito negativo delle verifiche riguardanti la posizione dell’aggiudicataria, perché verifiche ovviamente da completare in uno stadio successivo, come previsto dalla stessa Amministrazione nel provvedimento di aggiudicazione (“… PRECISATO che lo stipulando contratto sarà risolutivamente condizionato, all’eventuale esito negativo della verifica del possesso dei necessari requisiti prescritti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicatario e che, pertanto, in caso di riscontrate irregolarità e/o di carenza dei requisiti lo stesso sarà risolto di diritto …”).

Né, infine, è superfluo rilevare come, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, proprio perché in simili situazioni l’Amministrazione può determinarsi in piena autonomia circa il ricorso o meno alla “proroga tecnica”, il precedente affidatario vanti sul punto un mero interesse di fatto e quindi una pretesa non tutelabile in sede giurisdizionale (v. TAR Abruzzo, Pescara, 9 febbraio 2022 n. 51), nel senso che l’operatore economico non può “… fondare il proprio interesse al riguardo sulla sua specifica posizione di precedente affidatario del servizio, il quale avrebbe potuto eventualmente ottenere la prosecuzione dell’attività in regime di c.d. “proroga tecnica”, nel caso in cui non fosse stata disposta l’esecuzione anticipata del nuovo appalto. La posizione così vantata non dà luogo, infatti, a un interesse legittimo, ma consiste in un mero interesse di fatto, atteso che la “proroga tecnica” del rapporto con il precedente affidatario non è una conseguenza diretta e automatica della mancata stipulazione del contratto con l’operatore entrante, e non costituirebbe quindi comunque l’esito necessitato dell’eventuale annullamento della disposizione di esecuzione anticipata …” (in questi termini TAR Lazio, Roma, Sez. II, 7 ottobre 2019 n. 11594).

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DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
AFFIDATARIO: L'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.
AFFIDATARIO: L'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.
AFFIDATARIO: L'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.
ANNULLAMENTO: E' il provvedimento con cui Consip annulla l’Abilitazione rilasciata al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, a seguito del quale il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore sono esclusi dal Sistema di e-Procurement e dall’utilizzo degli Strumenti di ...