PROROGA TECNICA NEI CONTRATTI PUBBLICI: PER ESSERE LEGITTIMA DEVE ESSERE TEMPORANEA, PREVISTA NEGLI ATTI DI GARA E IN FORMA SCRITTA
È nullo il rapporto di proroga contrattuale intercorrente tra una Stazione Appaltante e un Operatore Economico qualora lo stesso non risulti formalizzato per iscritto e non rispetti i limiti temporali della "proroga tecnica" eccezionale, ma l'esecuzione della prestazione legittima il prestatore a proporre l’azione di ingiustificato arricchimento.
"Nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62 e ribadito nel d.lgs. 50/2016... La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente... L’esecuzione della prestazione, sulla base di un contratto con la P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura... legittima il prestatore a proporre l’azione di ingiustificato arricchimento... al netto della percentuale di guadagno (Cass. n. 7178/2024)".
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