Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMITA' DELLA PROROGA TECNICA REITERATA A CAUSA DELL'INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (106.11)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2026

L'istituto della proroga tecnica, sia nel regime del D.Lgs. n. 50/2016 che in quello del D.Lgs. n. 36/2023, costituisce uno strumento eccezionale e temporaneo, ammesso solo se previsto ab origine negli atti di gara e limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante, a fronte di ingiustificabili ritardi nell'indizione della nuova procedura, disponga reiterate proroghe unilaterali imponendo all'operatore economico la prosecuzione della fornitura agli stessi patti e condizioni dell'offerta originaria, ormai non più attuali, configurandosi tale condotta come una violazione del principio di autovincolo e della libertà di iniziativa economica.

"La proroga tecnica [...] costituisce uno strumento eccezionale e temporaneo, ammesso solo se prevista nel bando e nei documenti di gara, e limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio" (TAR Sicilia – sez. st. di Catania n. 2484/2023).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)