ILLEGITTIMA LA PROROGA TECNICA SENZA LA PREVENTIVA INDIZIONE DELLA NUOVA GARA (106.11)
In tema di appalti pubblici, la proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente e presuppone che quest'ultima sia stata già avviata al momento dell'adozione dell'atto di proroga. La mera trasmissione del fabbisogno al soggetto aggregatore costituisce atto istruttorio endoprocedimentale inidoneo a giustificare il ricorso all'istituto della proroga tecnica, dovendo l'Amministrazione, in assenza di gara indetta, ricorrere a procedure autonome e temporanee (c.d. gara ponte) per garantire la continuità del servizio.
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