Giurisprudenza e Prassi

LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E' UN ATTO ENDOPROCEDIMENTALE PRIVO DI EFFICACIA ESTERNA DEFINITIVA E PUO' FONDARSI SU PIU' RAGIONI AUTONOME (5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

La proposta di aggiudicazione non conferisce al destinatario una posizione di affidamento legittimo tale da limitare il potere di autotutela della stazione appaltante, la quale può revocare la procedura per ragioni di razionalizzazione amministrativa e finanziaria.

"Questa la giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi del tema della revoca della aggiudicazione provvisoria (o proposta di aggiudicazione):

- Cons. Stato, sez. VII, 19 dicembre 2024, n. 10220:

“in merito ad un ipotetico o presunto affidamento degli odierni appellanti … per consolidata giurisprudenza amministrativa, la natura giuridica di atto generale del bando e di atto endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione non consentono di applicare integralmente la disciplina degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio, con particolare riferimento all'esigenza del raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario della mera proposta di aggiudicazione (Cons. St., sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707)”;

- Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707:

“la natura giuridica di atto generale del bando e di atto endoprocedimentale della aggiudicazione provvisoria (ora, proposta di aggiudicazione) non consentono … di applicare la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies, l. n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio (Cons. St., sez. V, 20 agosto 2013, n. 4183): la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma), al pari della revoca della lex specialis che ne è a monte non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2338)”.

In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, con conseguente improcedibilità delle doglianze rivolte alle altre ragioni.

"[...] per giurisprudenza costante: “per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 9668, ove si cita numerosa giurisprudenza tra cui Cons. Stato, Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437). Ed ancora: “in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2025, n. 8566, in cui si cita anche Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2020, n. 4866).

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato di revoca della gara poggia come detto su almeno due autonome motivazioni sicché, secondo l'insegnamento sopra citato, la legittimità di una sola fa sì che l'atto resista alle censure avverso le altre motivazioni."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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