PROJECT FINANCING - SI APPLICA LA DISCIPLINA VIGENTE QUANDO VIENE INDETTA LA GARA - NON RILEVA LA MERA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA (183.15 - 226.2)
Sulla questione della normativa correttamente applicabile alle procedure di project financing avviate sotto il vigore del previgente Codice, ma cui bandi di gara siano stati formalmente pubblicati come nel caso in esame dopo la data del 1° luglio 2023 (ovvero sotto il vigore del nuovo Codice), l'Autorità si è già espressa con i recenti Pareri di funzione consultiva nn. 63 e 63bis del 14 febbraio 2024, nei quali dopo una lunga e articolata disamina della disciplina transitoria contemplata nell'art. 226 del d.lgs. n. 36/2023 e della volontà del legislatore esplicitata nella "Relazione Illustrativa del Codice" si è concluso in via generale che <<tenuto conto delle novità recate dal nuovo Codice alla finanza di progetto, ricondotta nella generale disciplina delle concessioni (nel senso sopra indicato) e del regime transitorio previsto dall'art. 226 del d.lgs. 36/2023, le disposizioni dettate da tale decreto legislativo, trovano applicazione per tutte le procedure di affidamento, inclusa la finanza di progetto, indette successivamente al 1° luglio 2023. Non rileva, quindi, sulla base del dato letterale della norma de qua, la sola presentazione di una proposta da parte di un soggetto privato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, prima della data sopra indicata, ai fini dell'applicabilità del predetto d.lgs. 50/2016 all'intera procedura di finanza di progetto che ne consegue, non essendo contemplata tale ipotesi, tra i "procedimenti in corso" che ricadono nel previgente assetto, secondo le indicazioni dell'art. 226, comma 2, del d.lgs. 36/2026>>;
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