INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE CONDIZIONATA (193.11)
Nella procedura di project financing, la scelta del promotore non costituisce un confronto concorrenziale soggetto ai rigidi canoni delle procedure di evidenza pubblica, bensì uno strumento discrezionale con cui la pubblica amministrazione definisce, di concerto con il privato, un obiettivo di interesse pubblico. Ne consegue che la dichiarazione di pubblico interesse non genera alcun vincolo all'indizione della gara né posizioni giuridiche tutelate in capo a terzi fino alla chiusura definitiva della fase di valutazione della fattibilità tecnico-economica.
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