FASE PRELIMINARE DEL PROJECT FINANCING: RITO ORDINARIO E INAMMISSIBILITÀ DEI MOTIVI AGGIUNTI "AL BUIO" (193.16)
Preliminarmente, va precisato che il rito applicabile alla controversia oggetto del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti è quello ordinario, con tutto ciò che ne deriva.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato riguarda infatti la prima fase della procedura di cui all’art. 193 d.lgs. n. 36/2023, che si è conclusa con l’individuazione dei proponenti, quindi non è, in alcun modo, annoverabile tra le procedure di affidamento (Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2023, n. 10758 e n. 9298/2023 cit.) e, pertanto, non si applica il rito appalti.
Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che “Nella procedura di project financing occorre distinguere la fase preliminare della individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all'affidamento della concessione: la prima fase…essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma alla valutazione dell'esistenza stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore. La seconda fase costituisce una vera e propria gara soggetta ai principi comunitari e nazionali in materia di evidenza pubblica. Di conseguenza, qualora si sia nell'ambito della prima di fase della procedura di project financing di individuazione del promotore, alle relative controversie non sono applicabili le regole proprie del rito speciale dei contratti pubblici, ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a.” (Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 2024, n. 5026; Consiglio di Stato, sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9298; T.A.R. Friuli Vezia Giulia n. 147 del 2025).
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Nella fattispecie le censure dedotte con il primo ricorso per motivi aggiunti, oltre a riprodurre il vizio di carenza motivazionale lamentato con il ricorso principale, introducono profili di illegittimità che la società ricorrente sarebbe stata in grado di esporre con il primo ricorso ove avesse diligentemente acquisito gli atti istruttori della decisione impugnata, in esso indicati e costituiti [...]. In altre parole, è imputabile solo alla condotta negligente della parte ricorrente la tardiva conoscenza delle circostanze poste alla base delle censure formulate con i motivi aggiunti. È evidente che la ricorrente non fatto ciò che era esigibile dall’operatore economico ex art. 1176 cod. civ.; in particolare, non ha chiesto l’accesso agli atti, né prima né dopo la proposizione del ricorso introduttivo, ma ha scelto di proporre un ricorso “al buio”; mentre la presentazione di un’istanza di accesso, sia pur formulata in modo generico, le avrebbe permesso di formulare il ricorso con censure puntuali, che ha inammissibilmente introdotto con i motivi aggiunti.
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