Giurisprudenza e Prassi

L'AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE NON EQUIVALE A UNA REVOCA DEGLI ATTI DI GARA GIA' INDETTI, SALVO ATTO ESPRESSO (37)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

"Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’Amministrazione appellante in ragione della asserita soppressione del Lotto n. 1 dalla nuova Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2024/2026.

L’eccezione in questione va disattesa in quanto fondata su un assunto errato, ossia che dalla espunzione del lotto in oggetto dal Programma triennale sia derivata la revoca implicita della gara di cui si discute.

[...] Infatti, l’atto programmatico che viene in rilievo è per sua natura rivolto al futuro, ponendosi quale imprescindibile presupposto dei bandi di gara da indire nel triennio di riferimento – segnatamente, per gli anni 2024/2026; per tale ragione, esso non può aver impattato sulla gara indetta nel giugno 2023. Con la determina di cui trattasi, la Stazione Appaltante si è semplicemente limitata ad aggiornare annualmente la Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi, ma non ha agito per revocare il bando in parte qua, ovvero per quanto concerne il Lotto n. 1.

Non può nemmeno sostenersi che ricorra una delle rare ipotesi di provvedimento amministrativo implicito riconosciute da dottrina e giurisprudenza, alla stregua della quale risulterebbe fondata la tesi dell’Azienda appellante. Tale figura cui si rifà indirettamente la P.A. appare, infatti, inconferente al caso di specie. [...] Al riguardo, il Consiglio di Stato, in conformità ad un orientamento consolidato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1034; Id., Sez. IV, 24 aprile 2018, n. 2456; Id., Sez. V, 31 marzo 2017, n. 1499; Id., Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2112), ha evidenziato che “l’astratta ammissibilità del provvedimento implicito non può essere negata, qualora l’Amministrazione, pur non adottando formalmente la propria determinazione, ne determini univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un contegno conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del corrispondente provvedimento formale non adottato: le quante volte, cioè, emerga senza equivoco un collegamento biunivoco tra l’atto adottato o la condotta tenuta e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest’ultima sia l’unica conseguenza possibile della presupposta manifestazione di volontà” (Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 589)."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)