Giurisprudenza e Prassi

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI – IMPUGNABILE SOLO SE IMMEDIATAMENTE LESIVO – NON HA EFFETTO SUI PRIVATI IN CASO DI PROJECT FINANCING.

CGA SICILIA SENTENZA 2025

Come si è detto, oggetto della domanda caducatoria sono il programma triennale dei lavori pubblici e gli atti successivi, compreso il bando di indizione della procedura di affidamento dell’intervento a mezzo project financing.

Occorre verificare se, effettivamente, il programma triennale qui impugnato sia idoneo a spiegare effetti lesivi nei confronti del ricorrente Fleres.

La risposta non può che essere di segno negativo.

Il programma triennale, anteriormente al ‘recepimento’ del d. lgs. n. 36 del 2023, ad opera del legislatore regionale siciliano, avvenuto con l.r. 12 ottobre 2023, n. 12, era disciplinato dall’art. 21 del d. lgs. n. 50 del 2016, efficace in Sicilia anche in forza del rinvio dinamico disposto dall’art. 24 l.r. sic. n. 8 del 2016.

Si tratta, nella vecchia come nella nuova disciplina oggi contenuta nel d. lgs. n. 36 del 2023, di uno strumento avente una precipua connotazione finanziaria e natura programmatica, approvato «[…] nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti» (art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016; disciplina di analogo tenore è oggi contenuta nell’art. 37 e nell’allegato I.5 del d. lgs. n. 36 del 2023).

Il programma triennale dei lavori pubblici è preordinato ad indicare «le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica» (all. n. 4/1 al d. lgs. n. 118 del 2011, «Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio»).

La realizzazione degli interventi rientranti nell’obbligo di programmazione triennale, sussistendone i presupposti, postula una previsione nel programma ma tale indicazione non obbliga l’ente locale alla realizzazione dell’opera: «la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale, che richiedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati, l’eventuale previsione di investimenti non ancora definiti deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione del cronoprogramma della spesa» (all. n. 4/1 al d. lgs. n. 118 del 2011, cit.).

In riferimento alle specifiche procedure di project financing non solo il programma triennale non perde la sua natura programmatoria, ma, nelle fasi successive, qualora intervenga una dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dal promotore, per la pubblica amministrazione non sussiste alcun obbligo di dar corso alla procedura di gara per l'affidamento della concessione e le valutazioni di opportunità di eseguire il progetto, rinviarlo o non eseguirlo risultano, peraltro, sottratte al sindacato giurisdizionale (cfr., in tal senso, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 739 del 2024).

Detto programma, si mostra, dunque, per il suo contenuto e le sue finalità, normalmente inidoneo ad incidere direttamente sulla posizione giuridica soggettiva dei singoli a meno che non contenga specifiche previsioni immediatamente lesive che nell’odierna vicenda non è dato, tuttavia, rilevare, in ragione della mera (e, peraltro, reiterata) sola programmazione, in seno al documento triennale, dell’intervento di finanza di progetto.



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