UN PROGETTO ESECUTIVO ERRATO O NON IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE INTEGRA UN GRAVE INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE ALL'OBBLIGO DI COOPERAZIONE (23)
In tema di appalti pubblici di lavori, l’Amministrazione committente ha l’obbligo di porre a base di gara un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, previa verifica e validazione della sua realizzabilità tecnica in relazione allo stato dei luoghi. L’inadempimento di tale obbligo, che si manifesti attraverso la necessità di varianti sostanziali tali da alterare la natura dell'appalto o attraverso sospensioni illegittime, giustifica la risoluzione del contratto per colpa della Stazione Appaltante. Conseguentemente, deve dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per l'escussione delle garanzie fideiussorie, stante l'assenza di inadempimento imputabile all'impresa.
"Pertanto, il [...] odierno convenuto deve considerarsi inadempiente rispetto all'obbligo primario di porre alla base dell'appalto un progetto realmente esecutivo, quale frutto di una valutazione diligente che consideri innanzitutto lo stato dei luoghi, rendendo fattibile l'opera oggetto del contratto.
L’ente appaltante è tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllare la validità del progetto in tutti i suoi aspetti tecnici e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera come progettata (cfr. Cass. n. 10967/2023), in quanto le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contratto, rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., e non possono essere derogate dai contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime, mentre l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (cfr. Cass. n. 19362/2023).
La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’inadempimento da parte della stazione appaltante dell’obbligo di predisporre un progetto esecutivo da fornire all’impresa appaltatrice è di per sé sufficiente a far ascrivere in capo al predetto ente la responsabilità della mancata esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 8779/2012) e a consentire all’impresa appaltatrice di risolvere il contratto stesso per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.
La predisposizione di un progetto errato da parte della stazione appaltante assume rilievo anche come ipotesi di inosservanza da parte del creditore del dovere di cooperazione, che in materia di appalto di opere pubbliche consiste principalmente nel porre l'appaltatore in grado di eseguire l'opera nei tempi contrattuali previsti, con la precisazione ulteriore che le deficienze progettuali e l'illegittima sospensione dei lavori configurano l'ipotesi di rilevante gravità di cui all'art. 1455 c.c.
Come già evidenziato, il CTU ha imputato a colpa della stazione appaltante il protrarsi della sospensione, scaturita sia dalla originaria approvazione di un progetto di lavori inattuabile, sia dalla tardiva adozione della necessaria perizia di variante.
Trova così applicazione il principio, in tema di appalto di opere pubbliche, in forza del quale la sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto, quando ciò dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante (cfr. Cass. n. 15700/2018)."
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