PROGETTO ESECUTIVO NON "CANTIERABILE": RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER COLPA DELL'ENTE E RISARCIMENTO DANNI PER L'APPALTATORE (24)
Entrando, ora, nel merito della controversia occorre valutare se l’ abbia legittimamente dichiarato la risoluzione del contratto di appalto in parola per asserito grave inadempimento della parte attrice.
Occorre evidenziare che il c.t.u., nominato in sede di A.T.P. e convocato a chiarimenti nel giudizio, nella relazione depositata riferisce che “(…) Come già riportato nell’Accertamento Tecnico Preventivo, il progetto redatto nel 2016, di cui all’atto di citazione, risulta solo formalmente completo e conforme alla normativa di riferimento (D. lgs. N° 163 del 2006 e il DPR n° 207 del 2010), mentre la qualità delle informazioni in esso contenute è carente, inadeguata e sostanzialmente difforme dallo stato dei luoghi. Un progetto di fatto non esecutivo, ma “progetto tipo”, non appaltabile né cantierabile (…)”; inoltre, il c.t.u., sempre nella relazione depositata, aggiunge che “(…) Il progetto originario del luglio 1969, depositato al genio civile e nelle disponibilità di CP_3 che inspiegabilmente, non era presente tra i documenti di gara, era conforme all’opera per come la stessa era stata realizzata ed esplicitava i particolari costruttivi che il progetto CP_3 del 2016 ha colpevolmente ignorato (…)”; ancora il c.t.u., sempre nella relazione depositata, riferisce che “(…) Le difformità riscontrate fra il progetto esecutivo e lo stato realizzato si riferiscono ad aspetti strutturali non trascurabili, che possono determinare scelte progettuali diverse da quelle adottate. Nei documenti progettuali si evidenzia un’oggettiva difformità di quanto rappresentato negli elaborati grafici rispetto allo stato dei luoghi.
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