Art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto é redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo é composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano particellare di esproprio.

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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO INTEGRATO - INDICAZIONE DI UN GEOLOGO -DIPENDE DALLA NATURA DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE (24-31)

ANAC PARERE 2023

L'Autorità è chiamata a pronunciarsi concernono: a) la possibile eterointegrazione di un bando di gara diretto all'affidamento di un appalto integrato, che non abbia espressamente richiesto la redazione di una relazione geologica e la presenza di un geologo nello staff tecnico del concorrente; b) la necessità della presenza di un geologo nello staff tecnico dell'aggiudicataria alla luce delle soluzioni migliorative offerte.

In un appalto integrato, l'obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all'appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.


OEPV E CRITERIO TABELLARE ON-OFF

ANAC DELIBERA 2022

In un appalto di lavori, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non può essere richiesto ai concorrenti di presentare, in sede di offerta tecnica, la progettazione esecutiva delle soluzioni migliorative proposte. Una simile prescrizione, infatti, si porrebbe in contrasto con l'art. 3, comma 1, lett. II) del D.lgs. 50/2016, laddove prevede che il progetto esecutivo costituisce oggetto del contratto di appalto e non di valutazione in sede di offerta, con i principi di massima concorrenza ed apertura al mercato, atteso che la redazione della progettazione esecutiva, comportando un ingente impegno finanziario, disincentiverebbe i potenziali concorrenti dalla partecipazione alla gara, e, tenuto conto che la progettazione esecutiva si compone anche di elaborati di natura economica, con il divieto di commistione tra elementi di natura tecnica ed economica.

In presenza di una clausola della lex specialis che preveda, in relazione ad uno dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, che l'attribuzione del corrispondente punteggio avvenga in forza della sola accettazione da parte dei concorrenti degli interventi migliorativi descritti dalla Stazione appaltante in uno degli elaborati progettuali, secondo un metodo on/off, deve essere esclusa qualsiasi lettura interpretativa delle altre clausole del disciplinare che comporti l'insorgenza per gli operatori economici, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dell'obbligo di produrre elementi ulteriori rispetto alla mera accettazione dell'elenco degli interventi previsti dalla Stazione appaltante.

ILLEGITTIMA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - EFFETTI

ANAC DELIBERA 2015

Una procedura di gara per l’appalto di lavori pubblici avviene sulla base di un progetto esecutivo; un progetto esecutivo è tale se è stato debitamente approvato dall’organo competente della Stazione appaltante; la sua approvazione comporta che sia stato individuato il finanziamento dell’intero progetto ed il conseguente impegno di spesa in bilancio.

In violazione della normativa di riferimento, non puo' considerarsi valida la procedura di approvazione di un progetto, che interviene a “sanatoria”. Inoltre, in maniera esplicita, emerge che il progetto di fase 1, prevede opere propedeutiche a quelle che saranno realizzate nella fase 2, cosi' da violare la norma che prevede fruibilita' e funzionalita' di ogni stralcio dell’opera complessiva.

In ordine alla questione Illegittima compressione della concorrenza nella gestione della gara d’appalto dei lavori relativi al 1° stralcio, viene in rilievo che diretta conseguenza del fatto di aver posto a base di gara un progetto per lavori pari a € 915.000, anziche' pari a 200.000 (importo effettivamente finanziato) ha comportato che gli inviti agli operatori economici, siano stati rivolti a quelli inseriti nell’elenco di cui all’art. 123 del Codice, in possesso di attestazione SOA, per la cat. OG3, classifica III o superiore, mentre un progetto dell’importo effettivamente finanziato, avrebbe consentito di rivolgersi ad una platea di operatori piu' vasta.

Oggetto: Fascicolo 2605/2013/VICO L5 - Deliberazione di G.M. comune di Prato n. 267/2013, avente ad oggetto la ripartizione per fasi del «Raddoppio di viale Leonardo da Vinci tra via Marx e via Nenni», con la quale è stato approvato: 1) il progetto esecutivo inerente il primo stralcio della «Realizzazione del sovrappasso del viale Leonardo da Vinci, tra via Marx e via Nenni»; 2) il progetto definitivo relativo alla «realizzazione del ponte tra via Roma e via del Purgatorio».

APPALTO MISTO - OFFERTA INCOMPLETA - ESCLUSIONE DALLA GARA

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Avv. Fabio A in nome e per conto della società E s.p.a.– “Ammodernamento tecnologico e potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana, compresa l’installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette”. - Importo a base d’asta € 27.023.200,00 – S.A.: Regione F – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Comando Corpo Forestale – Area 3- G.

Con riferimento all’appalto in oggetto, è opportuno rilevare che esso costituisce un appalto misto di lavori, servizi e forniture, di cui la fornitura rappresenta la componente prevalente, mentre il servizio e le opere civili costituiscono una componente minoritaria (25%). Ai sensi dell’art. 14 co. 2 lett.a) D.Lgs. 163/2006,“un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione, è considerato un «appalto pubblico di forniture»”.

Da ciò ne consegue l'applicabilità in via diretta della disciplina prevalente delle pubbliche forniture, ma, in via analogica, anche di quella dei pubblici lavori, se non in contrasto con la normativa prevalente, e ciò al fine di evitare vuoti normativi. Ne deriva che i criteri di cui agli artt. 33 e 34 d.P.R. 207/2010, fatti propri dalla stazione appaltante (verbale n. 10/2012), ancorchè relativi agli appalti di lavori pubblici, possono senz’altro trovare applicazione - in quanto non in contrasto con la disciplina delle pubbliche forniture – anche all’appalto misto in esame.

La circostanza evidenziata dall'istante secondo cui l’assenza delle autorizzazioni amministrative di cui all’art. 33 co. 1 d.P.R. cit. non consentiva l'effettiva esecuzione del progetto, non ha alcun rilievo ai fini della necessaria presentazione del progetto esecutivo, come peraltro evidenziato nella risposta al quesito n.3, dove l’amministrazione, dopo avere precisato il carattere esecutivo della progettazione da presentare in sede di offerta, ha specificato che “entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà aver consegnato al Direttore dell’esecuzione del contratto la documentazione finale con gli elementi che mettano la regione nella condizione di presentare agli Enti interessati le domande per ottenere le autorizzazioni relative alle frequenze radio e alla realizzazione delle infrastrutture o all’ospitalità nei siti destinati ad installare i ponti radio e i ridiffusori del sistema.”

Né può avere alcun rilievo il richiamo, fatto dall’istante, al potere di soccorso o alla tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46 D.Lgs. 163/2006.

Per quanto riguarda il potere di soccorso, è il caso di precisare che questo non è esercitabile in caso di incompleta presentazione dell’offerta, pena la sicura violazione della par condicio tra i concorrenti.

RISORSE UMANE E CRONOPROGRAMMA – MIGLIORIE AL PROGETTO E ANALISI DEI PREZZI

AVCP PARERE 2013

Nel caso di specie avente ad oggetto l’affidamento di lavori mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, il Consiglio ritiene che la mancata indicazione delle risorse umane da impegnare nel crono programma consegnato dalla ditta deve conseguire l’attribuzione del punteggio minimo attribuibile al tempo di esecuzione.

Ritiene inoltre che relativamente all’offerta economica i concorrenti alla gara non hanno l’onere, a pena di esclusione, di corredare le offerte migliorative delle analisi dei prezzi e non hanno l’onere di allegare alle offerte migliorative i preventivi delle ditte fornitrici dei materiali.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A. – “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione ex scuola media F. D. ” – Importo a base d’asta: € 622.442,40 – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa – S.A.: Comune di A..

Risorse umane e crono programma – migliorie al progetto e analisi dei prezzi

PROCEDURA DI VAS - PROGETTO APPROVATO IN VARIANTE URBANISTICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto n. 152/2006, la procedura di V.A.S. è espressamente riservata alla valutazione ambientale di piani e programmi, restando conseguentemente escluse le varianti riguardanti la realizzazione di singoli progetti, per i quali il legislatore ha predisposto il diverso strumento del procedimento di V.I.A. (v. da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 7651)

Le modifiche di minima rilevanza per un tracciato stradale (nella specie, sostituzione di una rotatoria con un incrocio a T), che non incidono su alcuna area esterna rispetto a quella del progetto approvato in variante urbanistica, devono , ritenersi senz’altro ammissibili in sede di predisposizione ingegneristica del progetto esecutivo, in base all’art. 35 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STIMA SOMMARIA - OFFERTA PREZZI UNITARI

AVCP PARERE 2010

“Il computo metrico estimativo definitivo previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 554/1999 differisce dalla stima sommaria dell’intervento di cui all’art. 34 che si presenta come un iniziale calcolo approssimativo effettuato dalla stazione appaltante in sede di progetto definitivo. Gli artt.71 e 90, in merito alla presentazione delle offerte fanno riferimento al computo metrico, omettendo il termine estimativo. Si ritiene che l’omissione del termine estimativo possa derivare dalle diverse procedure di aggiudicazione previste dagli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. Relativamente al rilievo e alla ostendibilita' del computo metrico estimativo, e quindi anche dell’elenco dei prezzi unitari, risulta evidente che tali documenti devono essere posti in visione ai partecipanti nei casi di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato sull’importo posto a base di gara o sull’elenco prezzi adottati dalla stazione appaltante, di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 554/1999. Diversamente opinando l’aggiudicatario si troverebbe infatti a sottoscrivere un contratto a cui, secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.P.R. n. 554/1999, deve essere allegato un elenco prezzi unitari a lui non noto, contravvenendo ai principi di correttezza ed equita'. Nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, vi è in ogni caso l’obbligo dell’ostensione del computo metrico come previsto dagli artt. 71 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. Per quanto riguarda l’omissione del termine estimativo precedentemente richiamata, si rileva che la mancata ostensione dell’elenco prezzi, e quindi della parte estimativa, in questo caso non determinerebbe successivamente problemi contrattuali : l’elenco prezzi da allegare al contratto sarebbe infatti gia' noto all’offerente in quanto da lui stesso prodotto.” Sulla base di tali considerazioni è stato, conseguentemente deliberato, con specifico riguardo al caso dell’affidamento di un appalto a corpo mediante offerta a prezzi unitari – come quello in rilevo nel caso di specie – che “nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, vi sia l’obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantita' delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici di progetto”.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa S.– Facolta' di Scienze Motorie - Centro Sportivo “Record” - Lavori necessari per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l’intero complesso – Importo a base d’asta € 1.340.000,00 – S.A.: A. - U..

PROGETTO ESECUTIVO - COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2008

L’art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per il quale tra i documenti componenti il progetto esecutivo, alla lettera g) indica “computo metrico estimativo definitivo e quadro economico”, non ha contenuto precettivo, trattandosi di norma diretta alle amministrazioni con la finalita' di definire il progetto esecutivo e i documenti che lo compongono, ben potendo la stazione appaltante valutare quali documenti volta per volta richiedere.

Nel caso di specie, la ricorrente, perviene alla obbligatorieta' della allegazione del quadro economico attraverso il richiamo all’art. 35 del D.P.R. 554 del 1999 contenuto al paragrafo 10. 4 della lettera di invito, laddove è specificato che i concorrenti devono redigere il progetto esecutivo “in piena conformita' a quanto prescritto nel Titolo III, capo II, Sezione Quarta del D.P.R. 554/99”. Senonche', il paragrafo 10. 4 della lettera di invito, dopo il richiamo del D.P.R. 554/99, prosegue specificando in dettaglio i singoli documenti che devono essere contenuti nella busta “C” a pena di esclusione, indicando espressamente al n. 15 solo il computo metrico estimativo.

Il rinvio dinamico ma generico al Titolo III, capo II del D.P.R. 554/99, in cui è contenuto anche l’art. 35, non puo' prevalere sulla disposizione specifica della lettera di invito che elenca espressamente gli elaborati da presentare nella Busta C, offerta tecnica. Tanto meno è possibile disporre la esclusione per carenze documentali non richieste dalla lex specialis di gara a pena di esclusione, attesa la tassativita' delle cause di esclusione ed il favor partecipationis che costituiscono principi giurisprudenziali quieti nelle procedure concorsuali.

La stessa stazione appaltante, peraltro, nella fase antecedente la presentazione delle offerte, allo scopo di fugare i dubbi sorti in capo ai concorrenti circa il contenuto del computo metrico estimativo e la sua collocazione (nella busta C o nella busta B), ha chiarito ogni aspetto relativo alle modalita' di redazione del computo metrico estimativo e della sua collocazione.

Di qui la conferma che mai la stazione appaltante ha richiesto ai concorrenti di allegare nelle buste relative all’offerta tecnica o a quella economica il quadro economico, documento, peraltro, avente natura meramente ricognitiva, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza.

REQUISITI TECNICI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Un certificato attestante l’espletamento di attività progettuale afferente alla cd. “cantierizzazione” non è idoneo a dimostrare il possesso di aver eseguito attività di progettazione esecutiva;

Nel novero del personale tecnico, atto a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica, sono compresi i liberi professionisti dotati di un contratto di collaborazione professionale.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’A.T.E. s.r.l. – la Porta del Parco centro integrato per i servizi al turismo: direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed altre prestazioni connesse. S.A. Società B. s.p.a.

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE LAVORI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Una volta che il progetto è pervenuto alla fase definitiva, non è più possibile revocarlo e farvi subentrare un altro professionista in assenza di particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento.

PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

L’art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. identifica con tassativa puntualità i documenti che devono comporre il progetto esecutivo e, tra essi, con pari rilevanza rispetto agli altri, sono annoverate le relazioni specialistiche, tra le quali è compresa la relazione geologica. Questa assurge quindi a componente indefettibile del progetto esecutivo, non può pertanto essere omessa e neppure surrogata da elementi più riassuntivi, (come si assume nel caso in esame), i quali non possono sostituire la predetta relazione geologica, che, tra l’altro, richiede un più rilevante impegno professionale ed un correlativo maggiore costo.

Da rilevare, altresì, che se può ammettersi che altre relazioni (quali, ad esempio, la relazione idraulica) sono non necessarie, in quanto non pertinenti, quando i lavori di cui si tratta non implicano valutazioni su corsi d’acqua, al contrario, la relazione sismica può sul piano pratico ritenersi necessaria se vi sono disposizioni che la prevedono in relazione alla tipologia di interventi e alla natura del territorio ove è ubicato il sito in cui si svolgono i lavori.

E’ da sottolineare, con riferimento ai prefabbricati, che l’art. 36 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m. prescrive, con riguardo alle modalità della relazione generale del progetto esecutivo, che “nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.” Quindi i contenuti della relazione generale non possono essere ignorati dall’offerente per essere puntualmente precisati dal Regolamento e ribaditi anche da questa Autorità.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/11/2006 - COORDINATORE SICUREZZA

L'Istituto ha necessità di nominare un professionista esterno quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in base ai d.lsg 494/96 e 528/99, in quanto carente di personale per poter rivestire tale figura. Si chiede di conoscere in quale momento del procedimento deve essere nominato ufficialmente il coordinatore in fase di progettazione e quando il coordinatore in fase di esecuzione e se tali figure fanno parte a tutti gli effetti dell'ufficio di direzione lavori.


MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...