Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA POSTUMA DEI REQUISITI DEL PROGETTISTA INDICATO: IL PRINCIPIO DI RISULTATO "SANA" IL VIZIO PROCEDURALE (17.5)

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2025

Occorre accertarsi se la verifica postuma effettuata dal RUP in ordine al possesso, in capo al progettista indicato dall’aggiudicataria, del requisito speciale esperienziale richiesto dalla lex specialis di gara sia sostanzialmente corretta oppure se la stessa, come sostenuto dalla ricorrente, valorizzi illegittimamente incarichi pregressi non validamente spendibili.

La determinazione dirigenziale di cui si discute si autoqualifica, in oggetto, come “presa d’atto esito controlli ex art. 94-95 e 100 D. Lgs. 36/23” e, anche nel suo contenuto, si limita a “prendere atto” e “dare atto” dell’esito positivo delle verifiche svolte dal RUP sul possesso dei requisiti da parte del professionista indicato dall’aggiudicataria (doc. 38 stazione appaltante).

Deve allora evidenziarsi che, già in linea generale, la presa d’atto è inidonea a dispiegare qualsivoglia effetto giuridico di natura costitutiva nell'ordinamento, costituendo un mero atto di manifestazione ed esternazione della conoscenza di un determinato fenomeno da parte dell'organo che la dichiara, cui pertanto non può riconoscersi una portata autonomamente lesiva per i suoi destinatari (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 07/07/2025, n. 5889).

Nondimeno, ritiene il Collegio che tale vizio procedurale del provvedimento di aggiudicazione possa dirsi sanato a seguito della positiva verifica postuma della sostanziale sussistenza dei requisiti in capo al progettista indicato dalla controinteressata, effettuata dal RUP dopo la notifica del presente ricorso ed contenuta nel verbale del 31.03.2025 impugnato a mezzo di motivi aggiunti, di cui il dirigente della stazione appaltante ha preso atto con la richiamata determinazione del 10.04.2025. Ciò in adesione ad un approccio non meramente formalistico delle regole di gara e basato su una valorizzazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D. Lgs. 36/2023, che impone una verifica sostanziale e non sterilmente formale della legittimità degli atti adottati dalla stazione appaltante, ammettendo, così, anche un’eventuale verifica procedimentale postuma sull’effettiva sussistenza dei requisiti generali o speciali in capo all’aggiudicatario, con effetto sanante del vizio formale rappresentato dall’omessa o incompleta verifica degli stessi prima dell’aggiudicazione e conseguente sostanziale convalida scaturente dalla sopravvenuta verifica (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 20/02/2025, n. 1425; T.A.R. Campania Salerno, 28/05/2025, n. 977; T.A.R. Campania Napoli, 07/03/2025, n. 1894). Il che esclude la riconducibilità della verifica stessa ad una forma di integrazione postuma della motivazione del provvedimento di aggiudicazione (come lamentato dalla ricorrente), trattandosi piuttosto dello svolgimento, appunto con effetto sanante/convalidante, di una fase procedurale precedentemente rimasta pretermessa.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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