Giurisprudenza e Prassi

NECESSARIA ATTINENZA DEL TITOLO DI STUDIO DEL COORDINATORE PROGETTISTA ALL'ATTIVITA' PREVALENTE (44.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

In tema di appalto integrato, la figura del coordinatore o integratore delle prestazioni progettuali deve essere ricoperta da un professionista il cui titolo di studio sia coerente con l'oggetto principale dell'affidamento. Qualora l'appalto riguardi prevalentemente impianti elettrici e cabine di trazione, l'individuazione di un architetto in luogo di un ingegnere determina l'illegittimità dell'offerta per carenza dei requisiti professionali specifici richiesti dalla normativa di settore e dalla lex specialis, che impongono l'attinenza del titolo di studio all'attività prevalente.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)