Giurisprudenza e Prassi

PROGETTAZIONE E RIBASSO SULLA BASE D'ASTA - NECESSARIA ADEGUATA MOTIVAZIONE (24.2)

ANAC PARERE 2023

Considerato che ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, <<il ministro della giustizia, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva [...] le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. | predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento>>; viste le linee guida n. 1 di attuazione del d. lgs. 50/2016 recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" adottate con deliberazione dell'autorità n. 973 del 14 settembre 2016, e da ultimo aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019, secondo cui <<al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del ministero della giustizia 17 giugno 2016. per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi>> vista la giurisprudenza (cons stato, 29 marzo 2019 n. 2094) che, con riferimento all'art. 24, co. 8 d.lgs. 50/2016, nel richiamare le linee guida anac, ritiene che le determinazioni delle stazioni appaltanti siano legittime a condizione che: sia <<dato conto nell'elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara;; le tabelle ministeriali siano state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi>>; la riduzione sia adeguatamente motivata. Nel caso di specie, per quanto sopra specificato, gli atti di gara siano carenti di un'adeguata motivazione con riguardo alla scelta di ribassare la base di gara, in quanto il dato riguardante i "notevoli ribassi registrati in precedenti gare", come già evidenziato, riguarda la media dei ribassi ottenuti a seguito di un confronto concorrenziale. Tale modus operandi induce a ribassi che rischiano di essere eccessivi all'esito della gara.

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DECRETO: il presente provvedimento;
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