PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA: NON LEGITTIMA PER ERRORI PROGETTUALI (106.10)
Deve ricordarsi che il comma 10 dell’art. 106, d.lgs. 50/2016, esplicitamente afferma che “si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto”, intesa come deficit di conoscenza e di rappresentazione dei luoghi sede delle opere a causa di un carente o non adeguato espletamento delle indagini preliminari, così escludendo che tali carenze progettuali possano essere integrate successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, per il tramite di una perizia di variante. In proposito, si è espressa in più occasioni anche questa Autorità, così come concorde giurisprudenza, chiarendo che “qualora la necessità di ricorrere a varianti sia determinata dall’insufficienza delle indagini preliminari, trattandosi di circostanze note e prevedibili, non pare legittimo l’inquadramento delle relative varianti nelle tipologie delle “cause impreviste e imprevedibili (…)” (Delibera n. 729 del 23 luglio 2019) e precisando ulteriormente che non risulta coerente con la normativa di settore “una perizia di variante definita “migliorativa” consistente in una mera rielaborazione del progetto esecutivo (NdR progetto definitivo) all’origine non ottimale, e non motivata invece da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili, bensì ragionevolmente prevedibili, se il progetto fosse stato preceduto dalle indagini e dalle rilevazioni secondo i criteri prescritti dalle norme” (Atto del Presidente dell'ANAC del 6 settembre 2022).
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