Giurisprudenza e Prassi

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - VIOLAZIONE DELL’ANONIMATO -PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ (155.4)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2021

La sanzione espulsiva deriva dal vincolo inderogabile scolpito a livello normativo (art. 155 Codice 50/2016), attuato dal Disciplinare che ha specificato, in modo opportuno, i segni/indicazioni da evitare. Con tutela del principio di uniformità del giudizio tecnico sulle proposte progettuali.

Nel caso di specie sono state innumerevoli le indicazioni apposte che possono suggerire l’identità del concorrente (date di fondazione, di laurea e di abilitazione) tassativamente e specificatamente inibite dalla norma del disciplinare.

L’Organigramma del gruppo è uno degli otto documenti che debbono, necessariamente, comparire all’interno della “busta tecnica” a pena di esclusione. Per la valutazione delle professionalità la Commissione poteva assegnare fino a un massimo di 10 punti.

In riferimento alla compilazione della tavola – organigramma del gruppo di lavoro, il disciplinare specificamente individuava, tra i vari casi di violazione della regola dell’anonimato, proprio le date di laurea, nonchè le altre indicazioni che possano suggerire l’identità del ricorrente.

In ordine all’organigramma del gruppo di lavoro il Disciplinare specifica che “devono essere illustrate le competenze e il ruolo dei componenti del gruppo, ma senza riportare notizie o fatti tali da poter svelare o suggerire l’identità dei concorrenti”.

Per poter considerare segni, simboli e indicazioni come finalizzati alla propria identificazione occorre che sussistano i presupposti dell’idoneità del segno di riconoscimento e dell’intenzionalità dell’utilizzo.

Il Consiglio di Stato, in merito all’ identificazione di tali requisiti ha affermato, con la sentenza n. 4331/2018, che “La giurisprudenza ha messo in luce, rispetto al primo elemento, che quel che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato; e che, quanto al secondo elemento, è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato” (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5137/2015; V, n. 202/2014, n. 652/2018).

I segni contestati si trovano nell’Organigramma del gruppo di lavoro inserito all’interno della Busta B “Busta Tecnica”. L’organigramma del gruppo di lavoro costituisce documento essenziale dell’offerta tecnica “a pena di esclusione”( Disciplinare documento “e” al par. 8.2.

E la norma contenuta nel par. 8.2 punto e) del disciplinare individua le modalità redazionali dell’organigramma, disponendo espressamente che la composizione del gruppo di lavoro sia individuata in forma anonima e ribadisce ulteriormente l’esigenza dell’anonimato specificando che i ruoli e le competenze devono essere illustrate “senza riportare notizie o fatti tali da poter svelare o suggerire l’identità dei concorrenti”.

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