Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA DI PRODOTTI EXTRA UE - PUO' ESSERE RESPINTA SE SUSSISTONO I PRESUPPOSTI INDICATI DALLA NORMA (137.2)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

La norma (art. 137 d.gls. 50/16), per quanto qui rileva, al comma 2, fa espressamente riferimento al “valore totale dei prodotti che compongono l'offerta”, così che la valutazione al fine di respingere l’offerta va fatta con riferimento ai “prodotti provenienti dall'estero” (cfr. Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 20 luglio 2020, n.552), a nulla rilevando l’origine soggettiva del prodotto (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. V n. 4695).

Come infatti rilevato in giurisprudenza con riferimento ad analoga previsione contenuta nell’art. 234 del d.lgs. 163/2006, la disposizione “assume [...] una funzione di tutela della produzione comunitaria e, in primo luogo a tutela dell’occupazione nell’UE, che può subire compromissioni per effetto dei meccanismi della cd. globalizzazione dell’economia; essa è, dunque, posta a protezione di valori fondamentali, quali la tutela dei lavoratori europei e dei loro standard di occupazione, sicurezza e retribuzione che, se violati, con conseguente maggiore convenienza dei prodotti aventi costi di produzione inferiore, costituiscono forme di concorrenza sleale compromettenti valori fondamentali della persona, inammissibili nel nostro sistema europeo” (Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 2015, n. 2800).

La detta finalità, come evidenziato dall’amministrazione resistente, trova altresì conferma nel documento “Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell’UE” redatto dalla Commissione Europea nel 2019.



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