Giurisprudenza e Prassi

CURRICULA PERSONALE IMPIEGATO - DIRITTO ALLA PRIVACY - NON RILEVA AI FINI DELL'ACCESSO AGLI ATTI (35)

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Quanto al limite costituito dall’esistenza di segreti tecnici o commerciali, la giurisprudenza ha precisato che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how. È necessario che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (tra le tante, Cons. Stato, V, 24.3.2025, n. 2384).

Nel caso di specie, la motivazione alla base della richiesta di oscuramento si riduce alla generica affermazione per cui le informazioni di cui è stato chiesto l’oscuramento, che in definitiva costituiscono l’offerta nella sua pressoché esclusiva totalità, sono “parte del ns sistema di qualità ISO9001 oltre che del know-how aziendale quindi della stretta riservatezza aziendale essenziale per la ottimale organizzazione commerciale/tecnica/amministrativa”. Si tratta di affermazione del tutto generica e tautologica, inidonea a conferire alle informazioni che per tale via si intendono sottrarre al regime di ostensibilità il carattere della segretezza che costituisce il presupposto dell’oscuramento.

Né può assumere rilevanza la circostanza, addotta dalla stazione appaltante, per cui i documenti richiesti atterrebbero a “criteri tecnici di natura discrezionale, attribuiti previa acquisizione di specifiche e soggettive relazioni del concorrente, oggetto di valutazione sulla base di una griglia in cui vengono valorizzati in termini di premialità, da un lato, le abilità organizzative, gestionali e di innovazione del concorrente; dall’altro, la chiarezza, il livello di approfondimento, la completezza ed anche la puntualità nel rinvio alla conferente normativa della relazione stessa”. Che le informazioni contenute nella documentazione richiesta siano oggetto di apprezzamento discrezionale ai fini dell’attribuzione del punteggio è, semmai, elemento che giustifica l’accessibilità dell’informazione, in quanto a seguire il ragionamento di ADR si perverrebbe a negare qualsivoglia possibilità di tutela giurisdizionale avverso l’operato della commissione giudicatrice.

Quanto sopra rileva anche in ordine ai curricula del personale dedicato all’appalto, la cui richiesta di oscuramento è stata motivata in ragione del fatto che si tratterebbe di “documentazione di soggetti privati la cui divulgazione comporterebbe violazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003”. Tale circostanza, infatti, non costituisce sotto alcun profilo un segreto tecnico o commerciale suscettibile di ostacolare il diritto di accesso dei concorrenti. Peraltro, trattandosi di documentazione funzionale all’attribuzione di punteggio per l’offerta tecnica (cfr. il punto 2.1 del modello di offerta), il relativo oscuramento rende di fatto impossibile verificare il corretto operato della commissione.

Neppure con riguardo agli accordi commerciali la controinteressata ha addotto elementi atti a suffragare l’esistenza di informazioni sensibili contenuti nei relativi documenti, essendosi limitata ad addurre l’esistenza di “documentazione di soggetti privati la cui divulgazione comporterebbe violazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 oltre che violazione relativa alle divulgazioni di informazioni

Commerciali”. Sennonché, anche nella prospettiva di un idoneo bilanciamento tra il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e i legittimi interessi commerciali degli operatori coinvolti come anche richiesto dalla giurisprudenza europea (da ultimo, v. CGUE, sentenza 10.6.2025, causa C-684/24, Nidec Asi SpA e Ceisis SpA Sistemi Impiantistici Integrati), tali generici rilievi non soddisfano il requisito della motivata e comprovata dichiarazione richiesta dalla normativa. I medesimi documenti sono, peraltro, rilevanti ai fini della verifica dei requisiti (cfr. il punto 6.3 del Disciplinare), sicché anche sotto tale aspetto l’integrale oscuramento si risolve nell’assoluta e inaccettabile impermeabilità della decisione amministrativa.



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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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