IL PRINCIPIO DI INVARIANZA PRECLUDE IL RICALCOLO DELLE MEDIE POST AGGIUDICAZIONE (108.12)
Il principio di invarianza di cui all'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 sancisce la cristallizzazione delle offerte e l'immodificabilità della graduatoria rispetto alle medie calcolate, impedendo che contestazioni strumentali sull'offerta di concorrenti diversi dall'aggiudicatario possano condurre a un ricalcolo dei punteggi per via giudiziale. Tale regola preserva la stabilità degli esiti della gara e tutela l'interesse pubblico alla sua celere conclusione, precludendo regresso procedimentale per meri automatismi matematici postumi.
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