INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA IN PRESENZA DI SPECIFICHE TECNICHE STRUTTURALI INDEROGABILI (68.8)
Il principio di equivalenza non trova applicazione qualora la stazione appaltante richieda caratteristiche tecniche descrittive riferite a profili strutturali intrinseci del bene, suscettibili di definire la tipologia di prodotto inderogabilmente richiesto per soddisfare le proprie esigenze. In tali casi, la difformità strutturale dell'offerta rispetto ai minimi di capitolato (quali il numero di alberi di un trituratore o la potenza del motore) comporta la legittima esclusione del concorrente, senza che la carenza tecnica possa essere compensata da altre caratteristiche asseritamente migliorative.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

