CLAUSOLA DI EQUIVALENZA: SI APPLICA SOLO PER REQUISITI FUNZIONALI E NON STRUTTURALI (68.7)
In tema di appalti pubblici di forniture, il principio di equivalenza non può essere invocato per sanare l'assenza di un requisito tecnico minimo strutturale previsto dal capitolato, qualora la stazione appaltante non abbia esplicitato finalità funzionali diverse o qualora il prodotto offerto risulti inidoneo a soddisfare la specifica ratio sottesa alla prescrizione. L'amministrazione, in virtù del principio di autovincolo, è tenuta a escludere l’offerta che presenti caratteristiche strutturali difformi da quelle minime obbligatorie, non essendo consentita una valutazione postuma di irrilevanza del requisito ai fini clinici o funzionali.
"La clausola di equivalenza trova applicazione solo con riferimento ai requisiti “funzionali” e non a quelli “strutturali”... la qualificazione in termini strutturali o funzionali di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende dalla natura del requisito in sé considerata... bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’Amministrazione" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4155/2024).
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