APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA AI REQUISITI TECNICI FUNZIONALI (68.7)
In materia di appalti pubblici, il principio di equivalenza trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara e impone alla stazione appaltante di accettare offerte che, pur discostandosi formalmente dalle specifiche tecniche descritte, risultino funzionalmente equivalenti e idonee a soddisfare i bisogni dell'amministrazione. La qualificazione di un requisito come strutturale o funzionale non dipende dalla natura del requisito in sé, ma dall'esplicitazione delle finalità nella lex specialis; pertanto, in assenza di una preclusione assoluta, prevale la valutazione di omogeneità funzionale volta a favorire la massima partecipazione.
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