Giurisprudenza e Prassi

VIOLAZIONE DIVIETO DI COMMISTIONE OFFERTE - ATTRIBUZIONE AUTOMATICA PUNTEGGI - NON DETERMINA VIOLAZIONE SEGRETEZZA OFFERTE

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Comune di Amatrice - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. previa pubblicazione di avvio per manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’attività di Pianificazione Attuativa connessa agli interventi di Ricostruzione nel centro storico di Amatrice Capoluogo - Importo a base di gara: Euro 133.814,37 – S.A.: Comune di Amatrice.

Secondo un contrapposto orientamento giurisprudenziale (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 19 settembre 2017, n. 2195) il principio di segretezza dell’offerta economica non opera per le gare che sono da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, in quanto “il principio della segretezza delle offerte economiche fino all'esaurimento dell'esame delle offerte tecniche ha lo scopo di evitare che la conoscenza del prezzo richiesto possa influenzare i componenti della Commissione nella formazione dei giudizi tecnici, di talché se la gara è da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l'automaticità della valutazione esclude che la mancata operatività del principio di segretezza possa comportare effetti pregiudizievoli in ordine all'obiettività ed omogeneità delle valutazioni compiute (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 luglio 2012, n. 30; Cons. Stato, sez. III, 13 ottobre 2014, n. 5057; T.a.r. Lazio – Roma, sez. III, 11 dicembre 2015, n. 13884; T.a.r. Sicilia – Catania, sez. II, 28 settembre 2016, n. 2339)”. Anche l’Autorità, con il Parere n. 115 del 19 luglio 2012, ha affermato che “considerata la ratio sottesa al principio di segretezza delle offerte economiche, risulta evidente che tale principio non possa essere richiamato in relazione alla procedura di gara in esame, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, e dunque non caratterizzata da quella netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica che come chiarito giustifica, ed anzi impone, di tenere ben distinti gli elementi di valutazione tecnica da quelli economici sia attraverso l’anteriorità della valutazione tecnica che attraverso la materiale separazione delle buste contenenti l’offerta tecnica da quelle contenenti l’offerta economica”; RITENUTO di aderire all’indirizzo da ultimo citato e che, nella gara in oggetto da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, l’inserimento dell’offerta economica all’interno della busta telematica A recante la documentazione amministrativa non costituisce motivo di esclusione dalla gara, considerata l’automaticità dell’attribuzione del punteggio relativo al ribasso percentuale offerto e l’assenza di una valutazione dell’offerta tecnica che, invece, nelle procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa richiede di preservare la segretezza degli elementi economici, a garanzia dell’imparzialità dell’attività valutativa della Commissione; RILEVATO, peraltro, che, trattandosi di gara telematica, il contenuto dell’offerta economica (sebbene sia astrattamente conoscibile dagli addetti alla procedura di gara) potrebbe non essere stato conosciuto dal seggio di gara né diffuso agli operatori presenti alla seduta telematica; dal quesito posto non appare, infatti, chiaro se il file firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente l’offerta economica era contenuto in una busta separata inserita all’interno del plico contenente la documentazione amministrativa che non è stato aperto.


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