PRINCIPIO DI EQUIVALENZA: VALE SIA PER L'OFFERTA CHE PER IL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALLA STESSA (68)
La giurisprudenza amministrativa ha puntualizzato che il principio di equivalenza funzionale “permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione” (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364; Id., 13 settembre 2013, n. 4541; Id., 14 novembre 2017, n. 5259; Id., 20 novembre 2018, n. 6561). Tale principio trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e “l’effetto di “escludere” un’offerta, che la norma consente di neutralizzare facendo valere l’equivalenza funzionale del prodotto offerto a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all’offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti […] e la ratio della valutazione di equivalenza è la medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità” (Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3081; Cons. Stato, sez. II, 18 settembre 2019, n. 6212; Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6721).
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da queste coordinate giurisprudenziali secondo cui, per ragioni di coerenza sistematica e di favor per la effettiva concorrenza tra i partecipanti, il principio di equivalenza debba applicarsi sia ai requisiti di ammissione, sia alle specifiche tecniche per l’attribuzione dei punteggi; e che l’obbligo di rispettare il principio, derivando direttamente dalla legge, non debba essere previsto necessariamente in modo espresso dalla lex specialis ai fini della sua applicazione.
Ne riviene che l’apprezzamento discrezionale della Commissione, che ha ritenuto di premiare col massimo punteggio l’offerta dell'impresa risultata poi aggiudicataria a mente della piena equivalenza funzionale del tipo di medicazione offerta non si presta al sindacato non ravvisandosi profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

