Giurisprudenza e Prassi

GARE TELEMATICHE: AUTORESPONSABILITÀ E DILIGENZA PROFESSIONALE DIGITALE DEL CONCORRENTE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2026

Il termine di impugnazione degli atti di gara resi disponibili su piattaforma telematica decorre dal momento dello sblocco della sezione "Accesso agli atti", non potendo il concorrente invocare l'errore scusabile qualora la visibilità di un documento sia condizionata a ordinarie modalità di utilizzo dello strumentario informatico, quali lo scorrimento laterale o la riduzione dello zoom della pagina web.

"In particolare, a parere del Collegio, rientra nella diligenza professionale richiesta all’operatore economico che partecipi a una gara pubblica con piattaforma digitale l’esecuzione di operazioni elementari di navigazione su schermo, quali l’utilizzo della barra di scorrimento orizzontale (“scorrimento a destra”) o la parziale riduzione dello zoom della pagina (riduzione al 75%), che fanno parte dello strumentario digitale comune e di base richiesto a qualsiasi utente professionale.

In altri termini, la circostanza che il verbale di sopralluogo fosse visibile con lo scorrimento a destra del cursore o con la parziale riduzione dello zoom non può essere invocata dall’operatore economico partecipante alla gara per giustificare la mancata conoscenza dell’atto in questione, in quanto rientra nella diligenza professionale richiesta allo stesso l’uso in maniera appropriata delle ordinarie modalità di utilizzo e scorrimento della videata generale, rientranti nello strumentario informatico d’uso comune.

È stato affermato dalla giurisprudenza (Cons. st. sez. V, 8 novembre 2024, n. 8947) che, accanto al generale principio di autoresponsabilità, nelle pubbliche gare si affianca un più particolare principio di autoresponsabilità nelle pubbliche gare che si svolgono con modalità telematiche. Al riguardo è stato infatti affermato che si innesca, in tali ipotesi, una “dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev’essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che il legislatore ha dato ad essa validità”. Premesso che “l’esperienza e abilità informatica dell’utente” costituisce una delle variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività di operatore economico, va ritenuto che l’operazione richiesta al fine della lettura del file nel caso di specie (spostamento del cursore a destra o riduzione dello zoom) non era caratterizzata da profili di particolare gravosità o di dispendio temporale, essendo agevolmente espletabile da qualunque operatore dotato di medie conoscenze informatiche, rientrando nelle ordinarie competenze digitali."

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