PRINCIPIO DEL RISULTATO: NON PUO' LEGITTIMARE VIOLAZIONI DI NORME IMPERATIVE (1 - 41.13)
Il principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. 36/2023, pur orientando l’azione amministrativa al raggiungimento degli obiettivi, non può essere invocato per legittimare violazioni di norme imperative o per eludere i controlli tecnici obbligatori, quali la verifica della progettazione. Ne consegue che è illegittimo l'atto di validazione del progetto esecutivo adottato in presenza di un giudizio di non conformità espresso dall'organismo di verifica, così come è illegittima la determinazione dei prezzi a base di gara mediante riduzioni forfettarie non supportate da adeguate analisi di mercato.
Nel contesto degli appalti pubblici, il principio di risultato si configura come criterio guida dell'azione amministrativa e si sostanzia nell'obiettivo di garantire il tempestivo e concreto soddisfacimento dell'interesse pubblico attraverso l'affidamento e l'esecuzione del contratto.
L'attuazione di tale principio, pur comportando una maggiore discrezionalità in capo al Responsabile Unico del Progetto, non legittima condotte arbitrarie né può tradursi in un affievolimento dei principi fondamentali che reggono l'azione amministrativa, primo fra tutti il principio di legalità, oltreché i principi di imparzialità, trasparenza, economicità e buon andamento, sanciti dall'art. 97 della Costituzione e richiamati dallo stesso Codice dei contratti.
Le scelte discrezionali, se non sorrette da motivazioni congrue, fondate su elementi oggettivi e rispondenti a criteri di logicità e proporzionalità, si configurano come arbitrarie.
Nel caso in esame il RUP, senza esplicitare alcuna adeguata motivazione a sostegno delle proprie scelte, ha agito in deroga a numerose norme per l'approvazione del progetto ed il successivo avvio della gara.
In materia di prezzi da applicare, inoltre, il Codice non riconosce alcun margine di discrezionalità alla Stazione Appaltante, fornendo all'art. 41, comma 13, come sopra rappresentato, indicazioni puntuali circa l'adozione dei prezzi aggiornati da recepire nel progetto prima della sua messa in gara. Per espressa previsione normativa, per i contratti relativi alle opere pubbliche il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni deve essere determinato dalla stazione appaltante sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente (cfr. ANAC parere Funz Cons 60/2022) a garanzia della concorrenza.
L'istituto dei prezzari rileva, invero, sotto un duplice profilo. "Da un lato la funzione dell'istituto è quella, nell'interesse precipuo delle Stazioni Appaltanti e della collettività, di assicurare la serietà dell'offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall'operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico Dall'altro, l'istituto dei prezzari regionali ha funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture.
L'impiego di parametri eccessivamente bassi (o, viceversa troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), è in grado, infatti, di alterare il gioco della concorrenza ed impedire l'accesso al mercato in condizioni di parità (...)" (TAR Puglia, n. 497/2021).
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