PRINCIPIO DEL RISULTATO E DELLA FIDUCIA - RATIO (1-2)
Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. In particolare la controinteressata avrebbe “modificato” la quantificazione del monte ore indicato nel proprio progetto tecnico, in sede di giustificativi per la verifica della congruità dell’offerta prodotta, richiesti dalla SUA (v. giustificati cit.).
Il motivo è infondato.
Risulta pacifico che il monte orario complessivo di 36.100 ore, suddivise in ore ordinarie e ore per attività periodiche e di coordinamento, indicato nell’offerta tecnica di-OMISSIS-, è stato rispettato anche in sede di giustificativi forniti dalla aggiudicataria. La ricorrente contesta, piuttosto, il diverso riparto delle ore tra ordinarie e non, supponendo che una differente distribuzione tra le stesse, nei giustificativi, comporterebbe un’inammissibile modifica dell’offerta, a pena di esclusione.
Orbene, in disparte la circostanza che tale formalistica interpretazione non trova alcun riscontro nel Capitolato, la stessa sarebbe, in ogni caso, disfunzionale rispetto ai principi che governo la materia dei contratti pubblici, segnatamente quello del risultato. Invero, il principio della fiducia, insieme a quello del risultato, contenuti nella prima parte del d.lgs. n. 36 del 2023 (artt. 1 e 2), impongono l’interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.) per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all’assegnazione della commessa pubblica; da ciò consegue che il bando e il disciplinare di gara, in tutte le ipotesi in cui insorgano criticità che non si traducono in vizi che abbiano inciso in maniera sostanziale e lesiva sulla posizione soggettiva delle parti, vadano interpretati alla luce del principio di legalità, al fine del perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio (Cons. Stato, Sez. V, 18/4/2025, n. 3411).
Nella fattispecie in esame l’ermeneusi proposta da parte ricorrente non risulta in alcun modo utile a selezionare la migliore offerta, essendo escluso che il differente riparto tra le ore indicate, peraltro di minima entità (v. per l’indicazione degli importi il ricorso per motivi aggiunti), possa incidere in modo significativo sulla qualità del servizio proposto.
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