Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DEL RISULTATO: AMPLIA I POTERI VALUTATIVI E LA DISCREZIONALITA' DELLA PA

ANAC PARERE 2024

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 36/2023, le disposizioni del Codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. L'affidamento dei contratti che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3, ovvero, come noto, il principio di risultato (art. 1) il principio della fiducia (art. 2) e il principio dell'accesso al mercato (art. 3).

Il Codice attribuisce dunque un particolare ruolo al principio del risultato, al correlato principio della fiducia e al nesso inscindibile con la concorrenza. In particolare, il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale ed è legato da un nesso inscindibile con la concorrenza. L'amministrazione, pertanto, deve tendere al miglior risultato possibile, in difesa dell'interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento; il principio della fiducia porta invece a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile; mentre la concorrenza opera in funzione del risultato rendendosi funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti e non si atteggia più come principio meramente formale e a sé stante.

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