Giurisprudenza e Prassi

LA PA PUO' STIPULARE POLIZZE PER I RISCHI PROFESSIONALI DELLE FUNZIONI INCENTIVATE (2.4 - 45 - I.10)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2025

In tema di appalti pubblici, l’obbligo di copertura assicurativa per i dipendenti interni incaricati della progettazione e della verifica dei progetti, sancito dal D.Lgs. n. 36/2023, si pone in rapporto di specialità rispetto al divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile previsto dall’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Ne consegue che l’amministrazione può legittimamente stipulare polizze a proprio carico per la copertura dei rischi professionali legati alle funzioni tecniche incentivate di cui all'allegato I.10 del Codice, includendovi la responsabilità per danno erariale derivante da colpa grave o lieve, ferma restando l’inderogabile esclusione della copertura per condotte dolose ex art. 1900 c.c. Tale deroga è circoscritta esclusivamente alle attività professionali tecniche specificamente individuate e non si estende ad altre forme di responsabilità civile del dipendente.

«Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.)».

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