Giurisprudenza e Prassi

COPERTURE ASSICURATIVE - FACOLTA' DELL'ENTE DI STIPULARE POLIZZE PER LA RESPONSABIITA' DEL PERSONALE AL DI FUORI DEI CASI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (2 - 18)

ANAC PARERE 2024

Pur prendendo atto del tenore non chiaro delle disposizioni di riferimento, sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Codice e dell’avviso espresso dalla Corte dei conti - fermo restando che l’art. 2, comma 3 del d.lgs. 36/2023, non prescrive una copertura assicurativa del personale per colpa grave a carico dell’amministrazione, ma si limita a perimetrare il concetto di “colpa grave” nei termini sopra indicati - con riferimento alle figure tecniche impegnate nelle attività elencate nell’Allegato I.10 del Codice, può ritenersi ammissibile la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale del personale, a carico dell’Amministrazione (art. 45, comma 7, lett. c) del Codice), in relazione ai casi previsti come obbligatori dalle disposizioni di riferimento. Dalle previsioni dell’art. 2, comma 4 del d.lgs. 36/2023, sembra derivare comunque la facoltà per l’ente, ove ritenuto opportuno, di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile del personale al di fuori dei casi di assicurazione obbligatoria, previa valutazione della consistenza del rischio che con l’assicurazione si intende coprire e della sussistenza di adeguata copertura finanziaria a tali fini nel proprio bilancio (come peraltro affermato dalla stessa Corte dei conti nella citata delibera n.6/2021, nella quale – in relazione al d.lgs. 50/20216 che non contemplava la copertura assicurativa obbligatoria del verificatore della progettazione – ha affermato che sulla base delle prescrizioni del CCNL di riferimento, quale adeguato fondamento giuridico per procedere in tal senso, sussiste “la facoltà per l’ente locale di provvedere, accollandosi i relativi oneri, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei verificatori c.d. interni, entro i confini tracciati dalla disciplina di fonte pattizia, limitatamente all’ipotesi di danno prodotto dal dipendente con colpa lieve, rispetto al quale si giustifica l’interesse dell’ente all’assicurazione dato che, in tal caso, il 6 comune è esposto all’obbligo del risarcimento senza potersi rivalere nei confronti del dipendente che, di converso, sarà tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d. indiretta nelle differenti ipotesi di danno causato con dolo e colpa grave”).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;