APPALTI FINANZIATI DA FONDI DEL PNRR: SI APPLICA IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (225.8)
L’applicazione delle norme del nuovo codice dei contratti pubblici non è esclusa dalla circostanza che la procedura di gara, oggetto del presente giudizio, è finanziata da fondi PNRR, in quanto, la normativa contenente “Disposizioni transitorie e di coordinamento” di cui all’articolo 225 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), al comma 8, si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli articoli 47 e ss. del d. l. n. 77 del 2021), ma non anche degli istituti del d.lgs. n. 50 del 2016 in esso richiamati e, quindi, tutte le altre norme del d.lgs. 50 del 2016, qualora non rientranti nell’apparato normativo “speciale” per le procedure ad evidenza pubblica finanziate in tutto in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o da programmi assimilati, vanno ritenute abrogate dalla data di acquisto di efficacia delle norme del d.lgs. 36 del 2023 (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 28 febbraio 2024, n. 541; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 3 gennaio 2024, n. 134).
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