Giurisprudenza e Prassi

ALTERNATIVITA' TRA MEPA E PIATTAFORME DIGITALI CERTIFICATE NEL NUOVO CODICE: IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI PARERE 2026

In tema di affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza eurounitaria, l'impiego di piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) autonomamente in uso presso la stazione appaltante non statale costituisce un modulo di contrattazione legittimo ed equivalente all'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), non configurandosi alcuna violazione dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 2006. Tale alternatività si fonda sull'interpretazione evolutiva del quadro normativo, alla luce del favor per la digitalizzazione e del principio di neutralità tecnologica di cui alla Parte II del Libro I del Codice dei contratti pubblici, purché la piattaforma prescelta risulti provvista di formale certificazione AgID e garantisca l'interoperabilità di sistema.

Dal testo della deliberazione: «le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, disciplinate dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2023, possono essere considerate come una legittima alternativa per quanto riguarda l’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006.»

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)