Giurisprudenza e Prassi

IRROGAZIONE DI PENALI - CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO NAVALE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

TAR SICILIA CT SENTENZA 2022

Il Collegio, dopo attenta riflessione, ritiene di dover confermare l’esistenza della giurisdizione amministrativa nella controversia in esame (posta ipoteticamente in dubbio con l’ordinanza cautelare), alla luce delle seguenti argomentazioni:

a) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici (ivi incluso quello di trasporto marittimo), come disegnata dall’articolo 133, co. 1, lett. c), del c.p.a., sussiste per tutte le controversie riguardanti le concessioni di servizi, ad esclusione di quelle che hanno ad oggetto canoni, indennità ed altri corrispettivi. Poiché, nel caso a mani, viene in rilievo l’applicazione di una penale contrattuale, che non ha natura di corrispettivo bensì risarcitoria, integrando una forma di liquidazione anticipata del danno, non si rientra nelle ipotesi derogatorie alla giurisdizione esclusiva indicate nella illustrata lett. c) dell’art. 133 cpa;

b) il citato art. 133, lett. c), inoltre, riconosce la giurisdizione esclusiva del g.a. anche nelle controversie “afferenti alla vigilanza su (…) i trasporti, (…)”, ed è quindi applicabile nell’odierna fattispecie, nella quale i provvedimenti contestati (anche quello che impone l’adeguamento dei natanti) sono chiaramente espressione di attività di vigilanza e controllo sullo svolgimento del servizio di trasporto marittimo;

c) in ogni caso, per quanto attiene all’applicazione delle penali, in vicenda analoga (irrogazione di sanzioni nei confronti del gestore del servizio pubblico locale per violazione delle disposizioni contrattuali regolanti il servizio), le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che “È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la controversia avente ad oggetto l’applicazione di una penale al gestore del trasporto pubblico da parte dell’amministrazione concedente, in conseguenza di un’assunta violazione delle disposizioni regolanti il servizio, atteso che la relativa imposizione, ancorché prevista in un atto qualificato “contratto”, non costituisce espressione di una facoltà improntata ad un rapporto paritario, ma attiene all’esplicazione di specifici poteri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione del medesimo servizio pubblico, equivalendo, in quanto tale, all’irrogazione di una vera e propria sanzione, senza che rilevi che la riscossione di detta penale sia operata dall’amministrazione mediante detrazione dal corrispettivo, trattandosi soltanto di una modalità attuativa della pretesa, e non di circostanza che collochi l’ente concedente nella posizione di creditore di prestazione insita in un vincolo sinallagmatico.” (SS.UU. n. 12111/2013).


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