LIMITI ALLE PENALI CONTRATTUALI E POTERI GESTORI DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI E' APPLICATA LA MISURA DELLA PREVENZIONE PATRIMONIALE ANTIMAFIA
È illegittima l'irrogazione di penali contrattuali che, in violazione dell’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, abbiano ad oggetto una misura eccedente il 10% dell’ammontare dell’appalto pattuito. Tali sanzioni devono intendersi "tamquam non esset" qualora vengano comminate senza la preventiva concessione all'appaltatore di un termine congruo dalla ricezione della contestazione di addebito per fornire le proprie giustificazioni.
“la irrogazione di penali deve essere intesa quale tamquam non esset in quanto, in violazione dell’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, avendo ad oggetto misura eccedente il 10% dell’ammontare dell’appalto”; “le penali... sono state comminate, ma che non è stato concesso all’Avr il termine di cinque giorni dalla ricezione della contestazione di addebito per fornire le giustificazioni”.
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