Giurisprudenza e Prassi

L’OBBLIGAZIONE DELL’APPALTATORE NON SI RITIENE ADEMPIUTA CON LA SOLA ESECUZIONE MATERIALE DELLE OPERE: E' NECESSARIA LA CONSEGNA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA (102)

CORTE DI APPELLO DI MILANO SENTENZA 2026

In tema di appalto di opere pubbliche, l'omessa consegna da parte dell'appaltatore delle certificazioni di conformità degli impianti e della documentazione tecnica necessaria alla verifica di regolare esecuzione configura un'ipotesi di "inesatta esecuzione della prestazione", che impedisce la configurabilità di una valida ultimazione dei lavori. È pertanto legittima la clausola negoziale che subordina l'efficacia del certificato di ultimazione alla consegna di detti documenti, restando l'appaltatore esposto all'applicazione della penale per ritardo fino al momento dell'effettivo e completo assolvimento degli oneri documentali.

"L'impresa esecutrice ha l'obbligo inderogabile di rilasciare la Dichiarazione di Conformità (Di.Ri. o Di.Co.) per tutti gli impianti tecnologici realizzati o modificati. Questo adempimento è condizione necessaria per il collaudo finale e la liquidazione dei lavori, pertanto l’art. 52, comma 5, del Capitolato speciale che prevede che “Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 5; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all’articolo 53, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28”, è una previsione del tutto legittima e coerente con gli obblighi che gravano sull’appaltatore.

Del tutto irrilevante ed ultroneo per sostenere l’illegittimità dell’art. 52, comma 5, del Capitolato speciale è poi il richiamo alla delibera dell’ANAC n.73/2024 che ha ritenuto “non conforme alla procedura di legge” la decisione della Società di gestione dei servizi aeroporti [...] di applicare una penale all’aggiudicatario dell’appalto, qualora, l’importo delle opere progettate avesse superato il budget preventivato. La società prevedeva una sanzione pari all’uno per mille dell’importo economico previsto per la fase progettuale, per ogni incremento dell’uno per cento dell’importo delle opere, fino a un massimo del 10% del corrispettivo totale dei servizi.

L’Anac con la predetta delibera ha, infatti, ribadito ed evidenziato che, secondo l’articolo 1382 del Codice Civile, la clausola penale è applicabile solo in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, limitando il risarcimento alla prestazione oggetto del contratto e svolgendo una funzione sanzionatoria. Inoltre, ha ricordato che le penali negli appalti pubblici devono essere proporzionate al ritardo e calcolate in base all’importo contrattuale, senza superare il 10% dello stesso.

Nel caso di specie, il rifiuto dell’appellante di fornire la documentazione tecnica necessaria alla verifica della regolare esecuzione e il mancato completamento delle opere, edili e impiantistiche, previste nel Capitolato d’appalto, configurano proprio un caso di «inesatta esecuzione della prestazione».

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)