Giurisprudenza e Prassi

PARTENARIATO PUBBLICO -PRIVATO: PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E' NECESSARIA LA QUALIFICAZIONE (174.5)

ANAC PARERE 2024

Per la valutazione delle proposte di PPP, tramite l'istituto della finanza di progetto, provenienti da operatori economici ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023, è necessaria la qualificazione per tutte le fasi relative alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei medesimi contratti, ivi compresa la fase di valutazione preliminare ex art. 193.

Sembra utile evidenziare che il comma 5, dell'art. 174 del Codice, dispone espressamente che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63.

Ciò in ragione <<della complessità di tale istituto giuridico, che richiede competenze specifiche per essere realizzato e gestito, si precisa che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati (Relazione Illustrativa del Codice).

Anche la delibera n. 441/2022 dell'Autorità, recante linee guida di <<attuazione anche a fasi progressive del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici>>, ribadisce che la predetta qualificazione è obbligatoria per i soggetti che intendono affidare un contratto di PPP.

A ciò si aggiunga che con riguardo ai predetti contratti, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli stessi, il Codice ha previsto un regime di qualificazione speciale rafforzato, sia per quanto attiene ai livelli di qualificazione posseduti, sia per quanto attiene alla presenza in organico di adeguate professionalità, in considerazione della particolare complessità e multidisciplinarietà che caratterizza tali tipologie contrattuali (In tal senso parere MIT n. 2114/2023).

Per i predetti contratti, infatti, l'art. 62, comma 18, del d.lgs. 36/2023 stabilisce espressamente che La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c/>, dunque i predetti soggetti devono essere in possesso almeno della qualificazione intermedia o avanzata.

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