OMESSO INSERIMENTO DI CRITERI PREMIALI PER LA PARITA' DI GENERE: VIZIO CHE LEGITTIMA L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'INTERA GARA (108.7)
L'inserimento delle clausole premiali per la promozione della parità di genere costituisce un obbligo normativo cogente, la cui inosservanza legittima l'esercizio del potere discrezionale di ritiro in autotutela dell'intera procedura di evidenza pubblica, a prescindere dall'esito immodificato della prima posizione in graduatoria. Tale determinazione non richiede l'instaurazione del contraddittorio procedimentale nei confronti dei concorrenti quando la procedura non sia sfociata in un'aggiudicazione definitiva.
"Giova premettere che l’Amministrazione che si determini all'annullamento, in sede di autotutela, di una gara d'appalto, non è tenuta a darne previa comunicazione, ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 [...] l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale [...] solamente l'aggiudicazione definitiva attribuisce, in modo stabile, il bene della vita ed è pertanto idonea ad ingenerare un affidamento in capo all'aggiudicatario (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 4 dicembre 2017, n. 5689; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8273 del 2023)."
"L’annullamento della procedura si è fondato su rilievi relativi alla corretta valorizzazione di criteri premiali [...] l’art.108 comma 7 del D.lgs. 36/23 il quale prevede un obbligo di inserire nella lex specialis le clausole premiali per la promozione della parità di genere [...] la parità di genere non è una clausola opzionale, ma un criterio legale cogente."
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