Giurisprudenza e Prassi

PAGAMENTO DIRETTO: L'APPALTATORE NON VIENE LIBERATO DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO SALVA DIVERSA PATTUIZIONE (105.13)

TRIBUNALE DI MODENA SENTENZA 2025

La questione centrale attiene alla natura giuridica dell'istituto del pagamento diretto e alle sue conseguenze sulla legittimazione delle parti.

Ad avviso di chi scrive, la fattispecie delineata dall'art. 105, comma 13 del D.lgs 50/2016 e dall'art. 119, comma 11 del D.lgs 36/2023 presenta gli estremi di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., per cui in via generale il subappaltatore può agire per il pagamento del prezzo solo nei confronti dell'appaltatore.

Tuttavia, la norma amplia la possibilità di ricorrere al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante in favore del subappaltatore.

È principio consolidato che nella delegazione di pagamento il debitore originario non viene liberato dalla propria obbligazione, salvo diversa pattuizione delle parti. Il delegato si affianca al debitore originario senza sostituirsi ad esso, configurandosi una situazione in cui il creditore può rivolgersi alternativamente all'uno o all'altro soggetto per ottenere l'adempimento.

La ratio della disposizione normativa è chiaramente quella di aumentare la tutela del subappaltatore e non di diminuirla, offrendo al contraente più debole una protezione aggiuntiva rispetto al rischio di inadempimento o ritardo nell'adempimento da parte dell'appaltatore principale.

L'istituto del pagamento diretto non elimina pertanto la responsabilità dell'appaltatore principale verso il subappaltatore, ma si aggiunge ad essa, configurando una tutela rafforzata che consente al subappaltatore di scegliere il soggetto debitore più affidabile o conveniente per ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Il punto decisivo della controversia risiede nell'interpretazione dell'art. 7 del contratto di subappalto, che testualmente prevede: "Il pagamento potrà avvenire direttamente dalla stazione appaltante nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016".

Nel caso di specie, il contratto prevede la mera possibilità di richiedere il pagamento alla stazione appaltante, utilizzando il verbo "potrà" che esprime una facoltà alternativa e non un obbligo esclusivo. Tale formulazione rimette chiaramente la scelta al subappaltatore circa il soggetto a cui rivolgersi per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

La disciplina del pagamento diretto non elimina l'autonomia del rapporto di subappalto rispetto al contratto principale di appalto.

Il subappaltatore che ha stipulato un contratto direttamente con l'appaltatore principale rimane vincolato a quest'ultimo per il pagamento delle prestazioni eseguite, salvo diversa pattuizione che preveda l'obbligo esclusivo di pagamento da parte della stazione appaltante.

Nel caso in esame, la clausola contrattuale non prevede alcun obbligo esclusivo di pagamento da parte della stazione appaltante, ma configura una mera facoltà.

Un ulteriore elemento ai fini della valutazione della legittimazione passiva è costituito dal comportamento tenuto dall'appaltatore che ha effettuato un pagamento di € 2.852,00 a titolo di acconto sulla fattura n. 85/2024 emessa da [...].

Tale pagamento costituisce riconoscimento del debito, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che rappresenta una ricognizione del debito l'effettuazione del pagamento dell'acconto della fattura, la quale viene espressamente riportata nella causale del bonifico e che la ricognizione del debito produce l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio.

In definitiva , alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’opponente deve essere rigettata.

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