Giurisprudenza e Prassi

TERMINI DI PAGAMENTO - LE S.A. NON POSSONO AUTORITATIVAMENTE FISSARE TERMINI SUPERIORI A QUELLI STABILITI DALLA LEGGE (113BIS)

ANAC PRASSI 2024

Le stazioni appaltanti non possono inserire autoritativamente nei bandi di gara clausole che prevedano il pagamento entro un termine superiore a quello fissato dall’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 ovvero una misura degli interessi di mora difforme da quella ex art. 5 del decreto, cui può soltanto derogarsi a seguito di libera negoziazione tra le parti interessate, né la partecipazione ad una procedura di gara può mai valere come accettazione tacita di condizioni di pagamento più sfavorevoli di quelle predeterminate ex lege (cfr. in giurisprudenza: Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2010 n. 1885; Id., sez. IV, 2 febbraio 2010 n. 469; Id., sez. V, 28 settembre 2007 n. 4996); devono considerarsi inique le clausole di un bando di gara con cui la stazione appaltante stabilisca unilateralmente un termine di pagamento ed una decorrenza degli interessi moratori difformi da quelli stabiliti dall’art. 4 del suddetto decreto, nonché un saggio d’interesse diverso da quello previsto dall’art. 5 del decreto; l’imposizione della dilazione dei termini per il pagamento introdurrebbe un indebito vantaggio per l’Amministrazione, che è considerata alla stregua di parte contrattuale forte, per i poteri autoritativi di cui dispone nella fase pubblicistica dell’attività negoziale; da ciò consegue non soltanto l’illegittimità di un’eventuale esclusione dalla procedura di gara in ragione della mancata accettazione (espressa o meno) della clausola contrattuale iniqua, ma anche l’illegittimità dell’attribuzione di un sub-punteggio, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per termini di pagamento differiti rispetto alla disciplina legale.

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